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Ordinanza Interlocutoria — n. 9916/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands customs tax case to lower court due to jurisdictional competence dispute over import dates.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9916/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new role to resolve jurisdictional competence regarding customs tax assessments. The Customs Agency argued that legislative changes on office competence apply retroactively to imports before April 2012, while the Regional Tax Commission held that such changes do not apply to pre-existing obligations. The court found the lower court's application of the law incorrect and ordered a new trial to determine the proper competent authority.

Regesto Legislator

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Art. 9 comma 3-decies D.L. 16/2012; Art. 11 d.lgs. 374/1990: The court established that legislative modifications regarding customs office competence are not retroactively applicable to import operations completed prior to the enactment of the modifying provisions.

Parole chiave

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customs jurisdiction competence retroactive legislative application tax assessment review import declaration dates Cassation remand order licenza d'importazione trasferimento di competenze inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 9 comma 3-decies D.L. n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44 del 2012
09-02-2022 -2- violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3-decies, del D.L.
Art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990
44 del 2012 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, in quanto le modifiche legislative sulla competenza degli uffici doganali non sono applicabili in relazione alle importazioni effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni modificative.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9587-2020 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE, (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro CAD ITALIA SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 2074/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILLk ROMAGNA, depositata 1'08/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la società contribuente impugnava gli avvisi di rettifica e l'atto di irrogazione sanzioni dell'Agenzia delle dogane in relazione ad alcune dichiarazioni di importazioni di merci presentate negli anni 2011 e 2012 all'Ufficio delle dogane di La Spezia e riqualificate a posteriori in diversa Voce doganali tramite processo verbale di contestazione dalla dogana di Modena; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane affermando che competente territorialmente alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo è la dogana presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia quella dove si sono svolte le operazioni di importazione, ossia quella dove si sono svolte le operazioni; inoltre non è applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui al D.L. n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44 del 2012 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, in quanto le modifiche legislative sulla competenza degli uffici doganali non sono applicabili in relazione alle importazioni effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni modificative.

L'Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la società contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane denuncia Ric. 2020 n. 09587 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3-decies, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44 del 2012 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 in quanto le modifiche legislative sulla competenza degli uffici doganali sono applicabili in relazione alle importazioni effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni modificative, avvenute il 29 aprile 2012.

Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito. Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 Il President M 11 Moc DEPOSITATO !N CAtICELLERI