Court remands case to civil section five for hearing on municipal tax authority over marina docking fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the immediate merits of the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision. The taxpayer argued that only the Coast Guard, not the municipality, had the authority to levy docking fees in the Talamone port and challenged the tariff calculation methods. The court deferred the decision because the core issue regarding the municipality's tax legitimacy was deemed not immediately resolvable and required a full public hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: When a cassation appeal raises complex questions of administrative competence or tariff legality not immediately evident, the court must remand the case to the public hearing of the relevant civil section for a complete examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 32106-2020 proposto da: DITTA CARDOSA LEONARDO, in persona del titolare Leonardo Cardosa, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE MARTINI; - ricorrente - contro COMUNE di ORBETELLO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSIA CARRETTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 486/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 13/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: La CTR della Toscana con sentenza n. 486/2020 rigettava l'appello proposto da Leonardo Cardosa nei confronti del Comune di Orbetello avverso la pronuncia della CTP di Grosseto con cui era stato respinto il ricorso della contribuente proposto contro gli avvisi di accertamento relativi a Tarsu per gli anni 2009 e 2010 emessi dal predetto Comune in relazione all'omessa dichiarazione dell'imposta in questione avente ad oggetto un'area demaniale destinata ad ormeggio dei natanti. Il giudice di appello riteneva la piena legittimazione dell'amministrazione comunale a sottoporre a Tarsu la zona in questione destinata ad ormeggio dei natanti sita nel Porto di Talamone.
Avverso la sentenza della CTR la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Orbetello. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 16 della I. n. 84 del 1994 nonché degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 182 del 2003, per avere la CTR riconosciuto la legittimazione impositiva in capo al Comune di Orbetello nel porto commerciale di Talamone quale sede di Autorità Marittima.
Si sostiene che la sola autorità competente per l'area destinata ad ormeggio natanti sarebbe l'Autorità Ric. 2020 n. 32106 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- Marittima presente all'interno del Porto di Talamone e cioè, nel caso di specie, l'Ufficio della Guardia Costiera. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 507 del 1993. La ricorrente si duole della mancanza di una delibera introduttiva della categoria tariffaria relativa agli spazi acquei o ormeggi e della illegittima commisurazione della tariffa inerente la diversa categoria dei campeggi e dei distributori di carburanti applicata estensivamente e retroattivamente anche a quella degli ormeggi.
Preliminarmente va rilevato che, con ordinanze interlocutorie nn. 8778, 37504 e 37505 del 2021 di questa Corte, è stata rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile la questione oggetto del primo motivo di ricorso, in quanto di non immediata evidenza decisoria. Ritiene pertanto il Collegio opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo con rimessione della causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2022. Il Presidente L cio Nap litar‘ai tv S'rPOSETATO I