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Ordinanza Interlocutoria — n. 9912/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal remanded for re-notification to individuals whose standing in the tax dispute remains unclear.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9912/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case for re-notification of the appeal to Tarantino Costanza and clarification of Belotti Gianfranco's standing. The appellant argued the appeal was inadmissible because the company was dissolved, while the appellee contested the notification to individuals not formally identified. The court decided to suspend the merits until the procedural defect regarding the notification and the parties' legal status is resolved.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When a cassation appeal is notified to individuals without specifying their legal standing or when notification fails, the case must be remanded to clarify the parties' status and renew the notification.

Parole chiave

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cassation appeal re-notification order legal standing tax dispute procedural defect legittimazione a ricorrere revoca dell'opposizione legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15042-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro GRUPPO TS SRL IN LIQUIDAZIONE, BELOTTI GIANFRANCO, TARANTINO COSTANZA; - intimati - avverso la sentenza n. 4047/26/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate notificava alla GRUPPO TS s.r.l. tre avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio, per gli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, contestava alla società contribuente l'indebita detrazione di IVA in relazione alla emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. I ricorsi proposti contro i suddetti atti impositivi venivano accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo. L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza con atto di appello notificato al difensore domiciliatario della società.

Quest'ultima si costituiva in giudizio e, con successiva memoria, chiedeva in via pregiudiziale la declaratoria di inammissibilità dell'appello, notificato il 6 settembre 2016, sul presupposto che la società appellata era stata cancellata dal registro delle imprese in data 31 agosto 2016. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con sentenza depositata il 15 ottobre 2019, respingeva l'appello. La CTR riteneva fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello notificato alla società contribuente dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente estinzione della società e perdita quindi della capacità processuale.

Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La società contribuente è rimasta intimata. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Ric. 2020 n. 15042 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Considerato che: Preliminarmente si osserva che il ricorso per cassazione è stato notificato (anche) a Belotti Gianfranco e Tarantino Costanza, senza tuttavia fornire alcuna indicazione circa la qualità rivestita dai predetti.

Va, inoltre, rilevato che la notifica nei confronti della Tarantino non risulta andata a buon fine e se ne deve pertanto ordinare la rinnovazione. La causa deve essere quindi rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione a Tarantino Costanza, invitando la ricorrente a chiarire la qualità rivestita da Belotti Gianfranco e Tarantino Costanza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione a Tarantino Costanza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; invita la ricorrente a chiarire la qualità rivestita da Belotti Gianfranco e Tarantino Costanza. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2022. Il Presidente L 'do Napolitano DEPOSITATO IN CANCELLE