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Ordinanza Interlocutoria — n. 9911/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for hearing on error of fact regarding digital domicile timing in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9911/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court remanded the case for a public hearing to address the revocation of an interlocutory order declaring a cassation appeal inadmissible due to tardiness. The appellant argued that the appellate court erred in fact by failing to recognize a digital domicile address listed at the bottom of the appeal act, which should have delayed the deadline calculation. The court agreed that this omission constituted an error of fact under Article 395(4) of the Civil Procedure Code, as the judge excluded a fact positively present in the records that was decisive for the inadmissibility ruling.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 cod. proc. civ.; An interlocutory order declaring an appeal inadmissible for tardiness is subject to revocation if the court erroneously excluded a fact positively present in the case file, such as a digital domicile address listed in the appeal act, which should have affected the calculation of the appeal deadline.

Parole chiave

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error of fact revocation digital domicile address tardiness inadmissibility appellate court procedure cassation revocation remedy notifica del cambiamento d'indirizzo tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
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Testo completo

guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17332-2021 proposto da: CALIENDO GIOVANNI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SABATO GIUSEPPE PERNA; - ricorrente - contro NAPPI IMPORT - EXPORT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO ANTIGNANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONELLA ADDEO; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 8262/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Presidente Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: la società Caliendo Giovanni ha proposto ricorso per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 8262 del 24. 3. 2021, notificata il 22. 4. 2021, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 882/2918 della Corte di appello di Napoli per tardività, rilevando che ai fini della decorrenza del termine per impugnare doveva aversi riguardo, non avendo la parte nei propri atti indicato il proprio domicilio digitale, alla data in cui la sentenza di appello era stata notificata presso lo studio legale del difensore ove la parte aveva eletto domicilio; la s.r.l.

NappiImport-Export s.r.l. ha notificato controricorso; la società ricorrente ha depositato memoria; con un unico motivo la società ricorrente assume che la sentenza impugnata, giustificando la conclusione accolta dalla mancata indicazione negli atti del giudizio di appello della ricorrente del proprio domicilio digitale, è affetta da errore di fatto sugli atti di causa, atteso che tale indicazione era contenuta in calce al proprio atto di appello; ritenuto che: il vizio denunziato ha natura di errore revocatorio, ai sensi dell'art. 395 n, 4 cod. proc. civ., rappresentandosi che il giudicante ha escluso l'esistenza di un fatto che invece risultava dagli atti di causa„ che tale fatto trova riscontro positivo nell'atto di appello, che contiene, in calce, l'indicazione dell'indirizzo digitale della parte e la dichiarazione di voler ricevere presso di esso le comunicazioni e/o notificazioni, e che, infine, la considerazione della sua mancanza ha rivestito carattere decisivo ai fini dell'adozione della ordinanza impugnata, avendo su dì essa la Corte motivato la pronuncia di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Roma, 14 gennaio 2022. Il Presidente Mario Ber uzzi / 09