Italian Court dismisses jurisdiction regulation against a tribunal order inviting parties to clarify conclusions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the jurisdiction regulation inadmissible because the lower tribunal's order invited parties to clarify their conclusions rather than definitively ruling on jurisdiction. The appellant argued the Bologna court lacked territorial competence, but the court found no absolute and unequivocal decision on the matter. Consequently, the regulation was rejected as it could not challenge a non-definitive procedural step.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 187, comma 3, c.p.c.; Art. 177, comma 1, c.p.c.: A regulation of jurisdiction is inadmissible against a tribunal order that invites parties to clarify conclusions unless the order contains an absolute and unequivocal decision on jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al nr. 386/2021 proposto da: ANTONELLA ISERNIA, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv.to SALVATORE SALOMÈ; - ricorrente - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.; - intimata - avverso l'ordinanza r.g. n. 21447/2019 emessa dal TRIBUNALE DI BOLOGNA, depositata il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL'UTRI;
Rilevato che, Antonella Isernia ha riassunto, dinanzi al Tribunale di Bologna (indicato come competente dal giudice dell'esecuzione), la causa di opposizione all'esecuzione proposta da UnipolSai Assicurazioni s.p.a. avverso l'iniziativa esecutiva promossa dalla medesima Isernia per la riscossione di somme portate da una sentenza del giudice di pace di Pozzuoli; nel riassumere il giudizio di opposizione all'esecuzione, la Isernia, tra le restanti difese, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna, ritenendo competente il Tribunale di Napoli quale foro del domicilio del creditore-opposto; con ordinanza resa in data 17/11/2020 (r.g.n. 21447/2019), il Tribunale di Bologna ha disatteso l'eccezione di competenza territoriale sollevata dalla Isernia, adottando altresì taluni provvedimenti d'indole ordinatoria finalizzati alla prosecuzione della causa in sede istruttoria; avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Antonella Isernia ha proposto regolamento di competenza, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;
La UnipolSai Assicurazioni s.p.a. non ha svolto difese in questa sede; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per la dichiarazione d'inammissibilità del regolamento di competenza; considerato che, con il ricorso proposto, Antonella Isernia, premessa la denuncia di incostituzionalità dell'art. 26-bis c.p.c., censura diffusamente l'ordinanza impugnata per aver omesso di rilevare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, negando quella del Tribunale di Napoli, da affermarsi, viceversa, nel caso di specie, in ragione dell'applicabilità al caso di specie, non già dell'art. 26-bis c.p.c., bensì 2 C(17 Adunanza del 2 marzo 2022 - R.
G. n. 386/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utn degli ordinari criteri sulla competenza sulle cause aventi ad oggetto rapporti obbligatori, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e dell'art.1182 c.c.; osserva preliminarmente il Collegio di dover rilevare l'inammissibilità del ricorso; al riguardo, varrà evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c. (cfr.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021, Rv. 661277 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017, Rv. 644625 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 - 01; Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 - 01); nel caso di specie, non risultando l'avvenuta rimessione della causa in decisione e il previo invito delle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito (quali adempimenti preliminari alla decisione definitiva sulla competenza), e difettando altresì, nel provvedimento impugnato, alcuna decisione sulla competenza dotata di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, sì da assumere la qualità di atto idoneo a risolvere in modo definitivo la Adunanza del 2 marzo 2022 - R.
G. n. 386/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri suddetta questione di competenza, l'odierno regolamento deve ritenersi radicalmente inammissibile; sulla base delle argomentazioni che precedono, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del regolamento di competenza; non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo UnipolSai Assicurazioni s.p.a. svolto difese in questa sede; dev'essere attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 2 marzo 2022. Iltr.sidente pia si D7- TATO MCANC:71LaTU