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Ordinanza — n. 9894/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific facts and merit-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9894/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible for failing to meet the strict requirements of Article 366 of the Civil Procedure Code. The lower court correctly ruled that the appeal lacked specific facts proving the tax notice was delivered in January 2015 while the appeal was mailed in March, and that the arguments regarding the 60-day deadline touched upon the merits rather than legal errors. Consequently, the court held that the appellant could not simply propose a different factual version without supporting evidence, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 3, c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.: In cassation appeals, the grounds must be self-sufficient and specific, requiring the appellant to demonstrate how the lower court's factual findings contradict the law, as revisiting the merits or presenting unproven alternative facts renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific facts merits vs. legality burden of proof on appellant tax appeal procedure tempestività dell'inoltro tempestività tributaria prove tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 3, c.p.c.
546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., per avere erroneamente ritenuto la sentenza impugnata che il ricorso fosse tardivo, nonostante sia avvenuto nei 60 giorni previsti dalla legge, in quanto l'avviso di accertamento è stato Ric.
Art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021
Cass. n. 29404 del 2017
Cass. n. 5811 del 2019
Cass. n. 5811 del 2019; Cass.
Cass. n. 27899 del 2020
5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020).
Cass., SU, n. 23745 del 2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18062-2020 proposto da: GARDEN SUD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA ALBERTO CAFASI; - ricorrente - contro COMUNE DI PIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell'avvocato BRUNO POGGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO ATTISANI; - controricon-ente avverso la sentenza n. 3954/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 30/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne rigettava il ricorso affermando che la copia della busta che avrebbe contenuto l'avviso di accertamento ICI porta un timbro postale con la data del 15 gennaio 2015 ma nessun elemento che con certezza la colleghi al suo contenuto (avviso di accertamento impugnato) e il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato e la prova della tempestività deve essere fornita dal ricorrente.

Avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato a un motivo di impugnazione, mentre il comune di Pizzo si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., per avere erroneamente ritenuto la sentenza impugnata che il ricorso fosse tardivo, nonostante sia avvenuto nei 60 giorni previsti dalla legge, in quanto l'avviso di accertamento è stato Ric. 2020 n. 18062 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- consegnato il 15 gennaio 2015 mentre il ricorso è stato notificato a mezzo posta il 14 marzo 2015. Il motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di autosufficienza (cfr., ex multis, Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021), per non avere la parte ricorrente riprodotto e allegato alcunché per dimostrare che l'avviso di accertamento sia stato consegnato il 15 gennaio 2015 e il ricorso notificato a mezzo posta il 14 marzo 2015. La sentenza impugnata inoltre - affermando che il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato e la prova della tempestività deve essere fornita dal ricorrente e ritenendo conseguentemente il ricorso inammissibile per decorso dei sessanta dalla notifica dell'avviso di accertamento - ha infatti in diritto fatto corretta applicazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 mentre le doglianze della parte ricorrente, invece, pur formalmente volte a denunciare una violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite e sono pertanto insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017;

Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020). In particolare la sentenza impugnata, secondo un giudizio insindacabile in questa sede in quanto immune da vizi logici, ha ritenuto che la copia della busta prodotta dal ricorrente, che avrebbe asseritamente contenuto l'avviso di accertamento ICI, non avesse alcun Ric. 2020 n. 18062 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- elemento che con certezza la collegasse al suo contenuto (avviso di accertamento impugnato). Per di più la ricorrente prescinde sostanzialmente dal confutare il ragionamento logico-giuridico svolto dalla Commissione Tributaria Regionale contrapponendo piuttosto una propria versione dei fatti e a tal proposito infatti, secondo questa Corte: in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., SU, n. 23745 del 2020).

Pertanto, inammissibile l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.100 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore Ric. 2020 n. 18062 sez. MT - ud. 09-03-2022 -4- importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 9 marzo 022 Il P dente Mau