Court allows refund claim for unclaimed tax credit exceeding the 48-month limit due to general statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding an IRAP refund claim. The taxpayer argued that a tax credit reported in a subsequent declaration could be refunded indefinitely, but the Court held that the general four-year statute of limitations for direct tax refunds applies even when the credit was reported but not utilized. Consequently, the Court found the taxpayer's claim time-barred and dismissed the request for reimbursement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 DPR 29/09/1973 n. 602; Art. 4 DPR 04/02/1988 n. 42: The general statute of limitations for direct tax refunds applies to excess payments reported in subsequent declarations but not utilized, barring claims beyond the prescribed period.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20758-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro MINGORI COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, ZANK SRL IN LIQUIDAZIONE , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, rappresentate e difese dagli avvocati GAETANO CIANCIO, NICOLA BIANCHI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2333/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRA CAN ZAN I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia Romagna che ha confermato la pronuncia della el P di Parma, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso IRAP; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che, con l'unico motivo, si censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, nella sostanza per aver la CTR ritenuto ammissibile il rimborso di maggior IRAP versata ed erroneamente dichiarata in compensazione per l'anno successivo, ma senza istanza di rimborso nei 48 mesi, sul presupposto della possibilità di emendazione in ogni tempo della dichiarazione erronea e la generale applicazione del termine decennale per resistere ad atti impositivi; che, come è stato chiarito da questa Corte con la sentenza n. 4369 del 23 febbraio 2011, i cui principi sono stati richiamati dalle sentenze nn. 16090 del 28 giugno 2017 e 16751 del 7 luglio 2017, nella fattispecie in esame non si può prescindere dal tenore letterale dell'art. 4, comma 4, Ric. 2020 n. 20758 sez.
MT - ud. 09-03-2022 -2- del d.P.R. 4 dicembre 1988, n. 42, secondo cui «Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, o se questa non è presentata, il contribuente può chiederne il rimborso presentando istanza all'intendenza di finanza del suo domicilio fiscale a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»; che ciò comporta che nel caso in cui un'eccedenza di versamento d'imposta non sia stata chiesta a rimborso, ma sia stata riportata in dichiarazione dei redditi ai fini del computo in diminuzione nella dichiarazione relativa all'anno successivo, e detta compensazione non sia stata poi in concreto utilizzata, il contribuente conserva comunque la facoltà di richiedere il rimborso a norma del richiamato art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ma pur sempre nell'osservanza della disciplina generale concernente modalità e termini di decadenza applicabili in materia di rimborsi di versamenti diretti.
Infatti, il termine di decadenza per la presentazione della relativa istanza ha portata generale in materia di rimborsi di versamenti diretti ed è, pertanto, applicabile nell'ipotesi di eccedenza di versamento di acconto, riportata ma non computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo (come previsto dal richiamato art. 4 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42), sussistendo anche in tal caso il presupposto, richiesto dall'art. 38, dell'inesistenza - sia pure sopravvenuta - dell'obbligo di versamento (Cass. 16090 del 2017 cit.) (Cfr.
Cass. V, n. 16630/2020); che, nella fattispecie in esame la contribuente ha riportato nella dichiarazione dei redditi il credito di imposta, indicando, a suo dire, erroneamente di volerlo computare in diminuzione nelle dichiarazioni relative agli anni successivi, ma non ha poi utilizzato detto credito; Ric. 2020 n. 20758 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- conseguentemente, la contribuente, ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta versata nell'anno 2010, avrebbe dovuto presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, termine che era ampiamente scaduto già alla data di presentazione della prima istanza di rimborso del 10 giugno 2016.
Diverso è il principio sancito da S.U. n. 13378/2016 che attiene al termine prescrizionale del credito tributario per opporsi a maggiori pretese dell'Amministrazione finanziaria, non al rimborso dell'eccedenza versata; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per l'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle