Italian Supreme Court allows Municipia's appeal, ruling tax notice effects split between sender and recipient.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court allowed the Municipia's appeal against a Regional Tax Commission decision regarding IMU tax prescription. The lower court incorrectly applied a five-year prescription period based on the recipient's receipt date of the tax notice. The Court ruled that the principle of splitting notification effects applies to tax acts, meaning the sender's deadline is determined by the dispatch date, not the recipient's receipt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 legge n. 296/2006; Art. 149 c.p.c.: The principle of splitting notification effects applies to tax imposition acts, establishing that the sender's deadline is fixed at dispatch while the recipient's is fixed at receipt.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28699-2020 proposto da: MUNICIPIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE LOPIANO, BRUNO CANTONE; - ricorrente - contro FALEGNAMERIA RICCIARDI SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 1055/13/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento della MUNICIPIA s.p.a., concessionaria del comune di San Bartolomeo in Galdo per mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2013; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso della MUNICIPIA s.p.a. affermando che i cinque anni di prescrizione devono essere calcolati prendendo come riferimento la data di ricezione dell'atto e non quella della spedizione in quanto trattasi di atto non processuale: pertanto, trattandosi di IMU 2012 che si prescrive in cinque anni, l'avviso di accertamento andava recapitato entro il 31 dicembre 2017, mentre invece è stato spedito il 28 dicembre 2017 e ricevuto il 17 gennaio 2018.
Avverso detta sentenza la MUNICIPIA s.p.a. proponeva ricorso per Cassazione, affidato a un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, la MUNICIPIA s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 149 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto il principio della scissione degli effetti della notifica vale non solo per gli atti processuali ma anche per quelli tributari.
Il motivo di impugnazione è fondato. Ric. 2020 n. 28699 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- Ha infatti affermato questa Corte che il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria (Cass. n. 33277 del 2019;
Cass. n. 37213 del 2021). La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che i cinque anni di prescrizione devono essere calcolati prendendo come riferimento la data di ricezione dell'atto e non quella della spedizione in quanto trattasi di atto non processuale: pertanto, trattandosi di IMU 2012 che si prescrive in cinque anni, l'avviso di accertamento andava recapitato entro il 31 dicembre 2017, mentre invece è stato spedito il 28 dicembre 2017 e ricevuto il 17 gennaio 2018 - ha erroneamente ritenuto che gli effetti della notificazione si producano per il notificante al momento della ricezione dell'atto al destinatario, quando invece si producono al momento della spedizione inn virtù del principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario, che ha carattere generale e trova applicazione anche in relazione agli atti di imposizione tributaria.
Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in Ric. 2020 n. 28699 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 9 marzo 022 Il Pr silente Mau of M cci i l il II, CANCELLIERE