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Ordinanza — n. 9834/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax authority appeal, allowing taxpayer's claim that automatic audit results must be communicated before role inscription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9834/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision to uphold the taxpayer's rejection of the tax notice. The taxpayer argued that under specific tax laws, the tax office must send a formal communication of the automated audit results before inscribing the debt in the collection role. The court agreed, ruling that failing to provide this prior notification renders the inscription null and void, thereby overturning the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973; Art. 1, comma 412, L. n. 311/2004: In cases of separate taxation where automated controls are performed, the tax office is obligated to communicate the liquidation results to the taxpayer via registered letter before inscribing the debt in the collection role; failure to do so renders the inscription null.

Parole chiave

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taxation separate automated controls nullity inscription prior communication tax collection role ricupero d'imposta opposizione al precetto esecutivo sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
per violazione dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, nonché dell'art.
Art. 1, comma 412, L. n. 311/2004
212/2000, nonché dell'art. 1, comma 412, 1.
art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
per violazione dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, nonché dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 18398/2018
Cass. V, n. 11000/2014
Cass. V, n. 11000/2014 e Cass.
Cass. V, n. 7291/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25789-2020 proposto da: FULCO GIAN MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIAGRAZIA BRUZZONE; - ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato MARIA GRAZIA VIVINETTO, che la rappresenta e difende; - controricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI RAGUSA; - intimata - avverso la sentenza n. 3454/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZAN I. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Catania che ha confermato la pronuncia della CTP di Ragusa, ove erano respinte le ragioni della parte contribuente in tema di regolarità della cartella; che l'Agenzia delle entrate è rimata intimata, mentre l'incarico per la riscossione ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, nonché dell'art. 6, comma Ric. 2020 n. 25789 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- quinto, 1. 212/2000, nonché dell'art. 1, comma 412, 1. n. 311/2004, per non aver trasmesso la preventiva comunicazione di irregolarità all'esito del controllo automatizzato nella fattispecie di redditi sottoposti a tassazione separata, procedendo subito all'iscrizione a ruolo; che in tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 412, della 1. n. 311 del 2004, l'Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ed, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo (così Cass.

V, n. 18398/2018, conf. Cass. V, n. 11000/2014 e Cass. V, n. 7291/2020); che, nella fattispecie, la CTR non si è uniformata al predetto orientamento; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia - Catania in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deci