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Ordinanza — n. 9833/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on facts but allows violation of good faith principle in tax case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9833/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's first ground alleging a failure to examine a decisive fact regarding undeclared rental income. However, the Court found the second ground, claiming a violation of the principle of objective good faith, to be valid and absorbed by the first. Consequently, the Court quashed the Regional Tax Commission's decision and remanded the case for a new ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 10 comma 1 n. 212/2000; Art. 1375 c.c.: The Court of Cassation holds that while a specific factual omission may not constitute a decisive error, the application of tax laws must strictly adhere to the principle of objective good faith, which can justify the quashing of a lower court decision when the administrative authority fails to consider relevant facts in a manner consistent with fair dealing.

Parole chiave

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principle of good faith tax administration omission of decisive fact quashing of judgment objective good faith tax appeal procedure remand for new ruling legittimazione del comune

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
09-03-2022 -2- processuali dei gradi di merito ove la quesitone era stata prospettata e non esaminata; che, con il secondo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n.
Art. 10 comma 1 n. 212/2000
per violazione art. 10, primo comma, I n.
Art. 1375 c.c.
212/200 e art. 1375 c.c., violazione del principio di buona fede oggettiva; che il motivo resta assorbito dal precedente; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;
Art. 2697 c.c.
5 deve concretarsi in un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c.
art. 360 c.p
09-03-2022 -2- processuali dei gradi di merito ove la quesitone era stata prospettata e non esaminata; che, con il secondo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n.
art. 2697 c.c
5 deve concretarsi in un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c.
art. 1375 c.c
212/200 e art. 1375 c.c., violazione del principio di buona fede oggettiva; che il motivo resta assorbito dal precedente; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, n. 16655/2011
E di tale fatto deve essere indicata anche la natura "decisiva" ai fini del decidere (Cass., Sez. V, n. 16655/2011, n.
Cass., Sez. V, n. 3668/2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 20443-2020 proposto da: GABRIELLI RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEVYMBRE 1, presso lo studio dell'avvocato DELOITTE, STUDIO TRIBUTARIO E SOCIETARIO SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato EUGENIO DELLA VALLE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 6414/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZAN I. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha riformato la pronuncia della CTP di Roma, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di maggior reddito non dichiarato per canoni di locazione; che la parte pubblica è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, segnatamente della circostanza che l'Ufficio avesse annullato identico provvedimento impositivo per diverso anno di imposta, posto a fondamento della sentenza di primo grado e riproposto nelle controdeduzioni in appello; che, peraltro, il fatto di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 deve concretarsi in un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un "fatto" costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso.

E di tale fatto deve essere indicata anche la natura "decisiva" ai fini del decidere (Cass., Sez. V, n. 16655/2011, n. 3668/2013). Nel caso di specie, il motivo assolve l'onere dell'autosufficienza riportando i passi degli atti Ric. 2020 n. 20443 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- processuali dei gradi di merito ove la quesitone era stata prospettata e non esaminata; che, con il secondo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 10, primo comma, I n. 212/200 e art. 1375 c.c., violazione del principio di buona fede oggettiva; che il motivo resta assorbito dal precedente; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.