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Ordinanza — n. 9829/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding burden of proof for hidden account management in VAT assessments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9829/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible, ordering the agency to pay the taxpayer's legal costs. The Regional Tax Commission had rejected the agency's claim by noting that third-party declarations regarding 2010 and 2011 transactions could not justify the taxpayer's hidden account management for the 2012 tax year. The court ruled that the Regional Commission correctly applied principles of burden of proof and that the taxpayer's attempt to re-evaluate factual findings violated the prohibition on reviewing facts in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 32 DPR 600/1973; Art. 360, para. 1, no. 3, Civil Procedure Code: The appeal is inadmissible because the Regional Court correctly applied burden of proof principles regarding third-party accounts and the taxpayer cannot re-evaluate factual findings in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
burden of proof hidden account management VAT assessment third party declarations cassation inadmissibility factual findings review tax fraud presumption procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32 DPR 600/1973
Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo a IRPEF per il 2012 relativo alla presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R.
Art. 360, para. 1, no. 3, Civil Procedure Code
Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 51, para. 3, no. 7, DPR 633/1972
Secondo questa Corte, infatti: in tema di Iva, l'accertamento fiscale svolto attraverso acquisizioni bancarie ai sensi dell'art. 51, comma 3, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1174 del 2021
Cass. n. 29404 del 2017
Cass. n. 5811 del 2019
Cass. n. 5811 del 2019; Cass.
Cass. n. 27899 del 2020
5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass.
Cass. 18611 e 15276 del 2021
27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12295-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (C.F. 13756881002) in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro GALLINELLI CESARE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CAMILLO SABATINI, 150, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CEPPAULO, rappresentato e difeso dall'avvocato CESARE GALLINELLI; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 6106/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo a IRPEF per il 2012 relativo alla presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 relativamente a movimentazioni ritenute non giustificate presenti sul conto corrente di un soggetto con il quale aveva concluso un contratto di compravendita; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate, affermando che le dichiarazioni dei terzi sono inidonee a giustificare la gestione occulta da parte del contribuente di conti correnti anche perché tali dichiarazioni si riferiscono ad operazioni avvenute nel 2010 e 2011 e non al 2012, anno oggetto dell'accertamento, cosicchè la mancata giustificazione della movimentazione da parte del contribuente è del tutto irrilevante; l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del Ric. 2020 n. 12295 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- 1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. in tema di ripartizione dell'onere della prova, per non avere la sentenza impugnata fatto buon governo dei principi in materia riguardanti la distribuzione dell'onere della prova. Il motivo di impugnazione è inammissibile. Secondo questa Corte, infatti: in tema di Iva, l'accertamento fiscale svolto attraverso acquisizioni bancarie ai sensi dell'art. 51, comma 3, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile "ratione temporis") non è limitato ai soli conti bancari o postali o ai libretti di deposito intestati al titolare dell'azienda individuale o alla società, ma, in presenza di elementi sintomatici (quali il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione, l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili o, come nella specie, l'essere quella oggetto di verifica un'impresa familiare) può essere esteso anche a quelli intestati a terzi (Cass. n. 1174 del 2021).

La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta al suddetto principio laddove - affermando che le dichiarazioni dei terzi sono inidonee a giustificare la gestione occulta da parte del contribuente di conti correnti anche perché tali dichiarazioni si riferiscono ad operazioni avvenute nel 2010 e 2011 e non al 2012, anno oggetto dell'accertamento, cosicchè la mancata giustificazione della movimentazione da parte del contribuente è del tutto irrilevante - ha dimostrato di conoscere tale principio e di aver fatto buon governo dei principi in tema di ripartizione dell'onere della prova, offrendo una analitica dimostrazione relativa al perché non vi sarebbero elementi sintomatici significativi circa la riferibilità alla parte contribuente del conto corrente del Cavaliere.

In effetti, la doglianza della parte Ric. 2020 n. 12295 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- ricorrente, pur formalmente volta a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, laddove lamenta che i giudici regionali non si sono pronunciati su tutti gli indizi offerti dall'Ufficio, investe nella sostanza il merito della lite e quindi è insuscettibile di essere valutata in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017;

Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Dunque, inammissibile il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.100 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 22 Tebbraio 2022. Il Pr.ente Mauri. cci DEPOSITATO