Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9794/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking only a change in the appellate judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9794/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant sought solely to modify the reasoning of the appellate court's judgment. The appellant had previously obtained a full reform of the lower court's extinction order, which the appellate court had already ruled did not extinguish the proceedings. The court held that a request to alter only the motivation of a final decision lacks current interest and is therefore rejected under Article 380 bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380 bis c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: A cassation appeal limited to modifying the reasoning of a judgment without challenging the operative part is inadmissible due to lack of current interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal modification of reasoning current interest cassation procedure appellate judgment motivi di cassazione riduzione dell'aumento ordinario dello stipendio adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
B A P A R U380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il D a : o Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della P .
art. 50 c.p
22341/2016, e, D a : o s s una volta riassunto, il giudice di primo grado ne aveva dichiarato E m e l'estinzione per decorso del termine previsto dall'art. 50 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 17159/2020
D a : o (Cass. 17159/2020; Cass.
Cass. 16171/2015
17159/2020; Cass. 16171/2015; Cass.
Cass. 13010/2003
16171/2015; Cass. 13010/2003).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente L I A V A D a : ORDINANZA t o m a F i r sul ricorso iscritto al n. 4972/2021 R.G., proposto da b - d 1 7 LUCARELLI VITO, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell'art. 5 a 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, alla Via Mantegazza n. 24, 7 3 8 e e b f 9 c presso il dott. Marco Gardin. 4 5 2 6 8 4 9 -RICORRENTE- 0 8 2 4 2 contro 3 8 1 c a FELICIONI MARIA, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Valente, i a con domicilio eletto in Roma, alla Via Francesco Denza n. 3, presso 3 S e rC A l'avv. Antonino Galletti. N G A . -CONTRORICORRENTE- P .

S . C e B A P E PALADINI ALESSANDRA E PALADINI MARIA LUISA, A R U D a : rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Grimaldi, con domicilio in s o E m e s Bari, al Viale Papa Pio XI, n. 19. -CONTRORICORRENTI- V A N N I avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3513/2020, G I G I O I O L U pubblicata in data 15.7.2020. R D Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno L O M B A : 27.1.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. D at o a F i r m ▪ ‘rel b b e Numero registro generale 4972/2021 f 4 3 8 Numero sezionale 987/2022 Numero di raccolta generale 9794/2022 d 0 7 4 5 9 0 Data pubblicazione 25/03/2022 6 9 2 5 c a 3 a d 4 b f 9 c RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 6 6 l # : i a 1.

La Corte d'appello di Roma, accogliendo il gravame proposto S e r - dall'avv. Vito Lucarelli, ha riformato la decisione con cui il tribunale C A N G aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, proposto dal ricorrente per A P . S . ottenere il pagamento di compensi professionali. La causa era stata B A P E C sospesa a seguito della proposizione di un regolamento di A R U competenza, definito con ordinanza di legittimità n. 22341/2016, e, D a : o s s una volta riassunto, il giudice di primo grado ne aveva dichiarato E m e l'estinzione per decorso del termine previsto dall'art. 50 c.p.c.

M E L A A R La Corte di merito ha riformato la pronuncia, sul rilievo che, tenuto C conto della data di instaurazione del processo, il termine di V A L I A D a : riassunzione era pari a sei mesi e non era decorso al momento della t o m a F i r riassunzione. La pronuncia ha anche evidenziato che la causa era a 7 b - d 1 decisione monocratica, per cui l'ordinanza di estinzione, avendo 5 a natura decisoria, era impugnabile con l'appello, restando irrilevante 7 3 8 e e 5 b f 9 c che nel frattempo fosse stato revocato il provvedimento di estinzione 4 9 4 ad opera del tribunale, poiché la precedente ordinanza era 0 8 2 4 2 2 6 8 emendabile solo dal giudice dell'impugnazione. 1 c a - Avverso la sentenza propone ricorso l'avv.

Vito Lucarelli con ricorso l # i a S e r affidato ad un unico motivo, cui resistono con controricorso Maria Felicioni, Alessandra Paladini e Maria Luisa Paladini. N G C A 3 A . S P Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto E C manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art. B A P A R U380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il D a : o Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. E m e s s N I In prossimità dell'adunanza camerale sia il ricorrente che i A N O V controricorrenti hanno depositato memorie.

G I G I 1. La cancellazione dell'albo dei difensori dell'avv. Vito Lucarelli U I R D O L non può dar luogo ad interruzione (essendo il giudizio di cassazione B A O M L D a : 2 di 4 t o F i r m a Numero registro generale 4972/2021 Numero sezionale 987/2022 Numero di raccolta generale 9794/2022 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e Data pubblicazione 25/03/2022 6 9 2 5 c a 3 a d 4 caratterizzato dall'impulso d'ufficio), né al rinvio a nuovo ruolo, 6 6 b f 9 c l # : i a provvedimento necessario solo per rendere edotta la parte della S e r A 3 necessità di nominare altro difensore, mentre nel presente giudizio C N G il Lucarelli si è difeso in proprio e si è cancellato dall'albo, trovandosi, A .

P . S . sin dalla cancellazione, in condizione di nominare tempestivamente A P E C un diverso difensore. A R U B 2. L'unico motivo di ricorso denuncia l'erroneità della pronuncia D a : per aver ritenuto irrilevante l'intervenuta revoca dell'ordinanza di estinzione, trattandosi - secondo il ricorrente - di statuizione non A R M E L A E m e s s o coerente con il dispositivo e non decisiva ai fini di causa. C A Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. V A L I D a : Il ricorrente non risulta in alcun modo soccombente in appello, t o m a F i r avendo ottenuto la riforma integrale della pronuncia di estinzione. 7 b - d 1 Il provvedimento adottato in primo grado deve ritenersi 5 a 3 8 e e integralmente sostituito dalla decisione di appello, che, con 7 f 9 c statuizione non impugnata, ha escluso che il processo si fosse estinto 4 5 b per intervenuta decorrenza del termine di riassunzione. 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 Nessuna rilevanza può assumere il fatto che le controparti abbiano 3 8 1 c a insistito - anche nel prosieguo - per la declaratoria di estinzione, l # : i a S e r non avendo impugnato la sentenza di appello, che pertanto vincola il giudice dinanzi al quale prosegue il processo.

N G C A 3 A . P . La decisione che definito il gravame si è peraltro limitata a sancire S . l'ininfluenza della revoca dell'ordinanza di estinzione adottata dal A P E C R U B tribunale ai fini della decisione sull'impugnazione, disponendo, A D a : conformemente alle richieste del Lucarelli, che la causa proseguisse E m e s s o regolarmente, per cui un'eventuale modifica della motivazione non N I sortirebbe alcun effetto utile per la parte. Non è comunque ammissibile ottenere una riforma - in parte qua - I G I G I O V A N O L U della sola motivazione.

O M B A R D L D a : t o 3 di 4 m a F i r b b e Numero registro generale 4972/2021 f 4 3 8 Numero sezionale 987/2022 7 4 5 9 0 Numero di raccolta generale 9794/2022 2 d 0 a Data pubblicazione 25/03/2022 6 9 2 5 c d 4 3 a t # 9 c Come già stabilito da questa Corte, il ricorso per cassazione proposto 6 6 l # : i a al solo scopo di modificare la motivazione della sentenza impugnata S e r - fermo restando il dispositivo - deve ritenersi inammissibile per C A G N difetto di un interesse attuale ad ottenere la rimozione di una A . P . S . pronuncia sfavorevole, tanto più ove risulti investita, come nel caso C A P E di specie, la motivazione in diritto, che può essere autonomamente A R U B corretta dalla Corte di cassazione, ex art. 384, comma 2, c.p.c.

D a : o (Cass. 17159/2020; Cass. 16171/2015; Cass. 13010/2003). E m e s s L A Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali A R M E liquidate in dispositivo. C I A Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, M A L : D a della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da t o i r m a parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo F - 1 7 b d unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- 5 a bis dello stesso art. 13, se dovuto. 7 3 8 e e f 9 c

P.Q.M.

4 5 b 2 6 8 4 9 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al 8 2 4 2 pagamento delle spese processuali, pari ad C 200,00 per esborsi ed a 8 1 c C 2000,00 per compenso, oltre ad accessori di legge e rimborso l # : i a S e r forfettario delle spese generali in misura del 15%, in favore di 3 C A ciascun gruppo di controricorrenti. N G A . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della P . S . sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte A P E C R U B del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di coAttibuto unificato, A é; D a : pari a quello previsto per il ricoykora norma deVcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. , E m e s s o N I Così deciso i