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Ordinanza Interlocutoria — n. 9768/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to first instance for public hearing due to alleged lack of reasoning on administrative penalty terms.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9768/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the Province of Sondrio's appeal against the Milan Court of Appeal's decision to annul a provincial administrative act. The Province argued the lower court failed to sufficiently justify why a specific regulatory deadline was mandatory rather than merely indicative. Consequently, the court ordered the case to be remitted to the First Civil Section for a public hearing to allow for further discussion.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; When a judgment is challenged for lack of reasoning regarding the mandatory nature of a regulatory deadline, the court must examine the public interest and economic utility implications; if no specific precedent exists, the case is remitted for public hearing.

Parole chiave

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lack of reasoning administrative penalty mandatory deadline public hearing remittal to first instance procedural nullity regulatory interpretation restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5140/2021 R.G. proposto da PROVINCIA DI SONDRIO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e di- fesa dall'Avv. Gino Ambrosini, con domicilio eletto in Roma, viale B. Buozzi, n. 49, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Dal Molin; - ricorrente - contro TAROTELLI MATTEO, in qualità di titolare dell'ASSOVIUNO DI TAROTELLI MATTEO, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Amati, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2026/20, depositata il 31 luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2022 dal Consigliere Guido Mercolino. Rilevato che la Provincia di Sondrio ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 31 luglio 2020, con cui la Corte d'appello di Milano ha accolto il gravame interposto dall'Assoviuno di Tarotelli Matteo contro la sentenza emessa il 10 dicembre 2018 dal Tribunale di Son- drio, dichiarando nullo il provvedimento adottato 1'8 ottobre 2014, con cui la Provincia aveva disposto la decadenza dell'appellante dal contributo in conto capitale concesso con provvedimento del 27 maggio 2002, prot. n. 21389, per la parte relativa al fabbricato sito in Berbenno di Valtellina, frazione Mo- nastero, e la restituzione della somma di Euro 37.098,35; che l'Assoviuno ha resistito con controricorso, illustrato anche con me- moria.

Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., rilevando che, nell'attribuire carat- tere perentorio al termine previsto per la dichiarazione di decadenza, la Corte d'appello si è limitata a richiamare il testo dell'art. 7, lett. c), del decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa della Regione Lombardia n. 3562 del 5 marzo 2004, non recante un'espressa previsione in tal senso, senza indagare sulla natura e sui riflessi pubblicistici del procedimento e sulla connessa utilità economica; che, ai fini della dichiarazione di nullità del provvedimento di decadenza dal contributo, la sentenza impugnata ha rilevato che lo stesso, adottato 1'8 ottobre 2014, è intervenuto a distanza di oltre trenta giorni dalla trasmissione delle controdeduzioni (4 marzo 2014) inviate dall'interessato a seguito della comunicazione del verbale di controllo (7 febbraio 2014), affermando che, a differenza del termine previsto dall'art. 7, lett. b), del decreto dirigenziale per l'effettuazione delle necessarie verifiche, quello previsto dalla lett.

c) deve considerarsi perentorio, per il diverso tenore della locuzione utilizzata nella disposizione («entro e non oltre 30 giorni», anziché «entro 15 giorni»); che, nel riconoscere carattere perentorio al termine in questione, la Corte d'appello ha posto in risalto la lettera della norma regolamentare, non recante un'espressa comminatoria di decadenza dell'Amministrazione dal potere di provvedere, in caso d'inosservanza del termine all'uopo fissato, ma solo una previsione d'insuperabilità dello stesso, non accompagnata da ulteriori preci- sazioni, affermando che il decreto dirigenziale «ha consentito alla Provincia lo svolgimento di ulteriori verifiche dopo la ricezione delle controdeduzioni, fis- sando, tuttavia, un termine definitivo per l'emanazione del provvedimento sanzionatorio»; che, non essendo individuabili precedenti specifici al riguardo, risulta op- portuno rimettere la causa alla Prima Sezione civile, al fine di consentirne la discussione in pubblica udienza.

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. Così deciso in Roma il 14/01/20