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Ordinanza Interlocutoria — n. 9763/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits transfer pricing tax case to public hearing due to significant legal issue requiring public deliberation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9763/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a public hearing in the Fifth Civil Section. The tax agency challenged a regional tribunal's decision regarding transfer pricing, arguing the burden of proof for market value should lie with the taxpayer rather than the tax office. The court determined the legal question raised regarding the burden of proof and anti-avoidance rules was of such particular relevance that it necessitated public deliberation under specific procedural provisions.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: When a question of law raised in a cassation appeal concerns a matter of particular relevance, the court must deliberate publicly and remit the case to a new hearing.

Parole chiave

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transfer pricing burden of proof tax avoidance public hearing remit to new hearing tax administration Cassation procedure rettifica dei prezzi trasferimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
art. 2697 c.c
110 TUIR e dell'art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24552-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ARICEMA SRL SOCIO UNICO, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. MORIN COSTANTINO 45, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GIACCHETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARGHERITA BARIE', MASSIMO MARCONI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5244/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente impugnava due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2012, uno relativo a IRPEF e l'altro ad IRES, con cui veniva contestata l'omessa contabilizzazione di ricavi derivanti da operazioni di transfer pricing effettuate infragruppo; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che la normativa del transfer pricing è diretta ad evitare un ingiustificato risparmio d'imposta per la società ove la normativa nazionale preveda una maggiore imposizione fiscale rispetto agli altri Paesi ove siano site le società controllate e collegate; la differenza delle aliquote fiscali tra Francia e Italia e pressoché impercettibile, attestandosi i rispettivi valori su 31,4% e 33,33%: ne deriva una pacifica impossibilità per la società di trarre un vantaggio fiscale; il ragionamento dell'Ufficio sembrerebbe imporre un divieto di transfer pricing, imponendo l'applicazione del valore normale, individuato in quello mediano, a tutte le operazioni infragruppo senza dar prova della mancata congruità del corrispettivo applicato.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso; la Ric. 2020 n. 24552 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 110 TUIR e dell'art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato da un lato che la disciplina del divieto del transfer pricing ha una funzione antielusiva e dall'altro che l'Ufficio avrebbe dovuto provare il valore normale di mercato delle transazioni dalle controllate alla capogruppo quando invece tale prova, in virtù del principio della vicinanza della prova, incombe sul contribuente.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 13 • -nnaio 212