Italian court dismisses appeal due to failure to notify required co-litigants, ordering case remand for integration of contradictory proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Tax Agency against a regional tax commission decision. The primary procedural flaw was the failure to notify the appeal to the Municipality of Catanzaro and the Chamber of Commerce of Catanzaro, who were necessary co-litigants in the proceedings. Consequently, the court ordered the case to be remanded to a new docket to ensure these entities are properly integrated into the contradictory process within sixty days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; The appeal is inadmissible and the case must be remanded if the appellant fails to notify the appeal to all necessary co-litigants, thereby violating the principle of contradictory proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21837-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro VIRFRUTTA SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002; - intimate - avverso la sentenza n. 461/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 21837 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Premesso che:
1. l'Agenzia delle entrate-Riscossione ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con la quale la commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inammissibile, in quanto proposto a mezzo di difensore del libero foro, l'appello di Equitalia Sud s.p.a -cancellata ex art.1, comma 1, del d.l. n.193 del 2016, conv. con I. n. 225 del 2016, dal registro delle imprese a far data dal 10 luglio 2017, ed a cui, in virtù del comma 3 dello stesso articolo, è succeduta a titolo universale l'Agenzia delle Entrate- Riscossione- contro la decisione di primo grado di parziale accoglimento dell'originario ricorso della srl Virfrutta per l'annullamento di un preavviso di fermo su cartelle portanti crediti di natura tributaria e non tributaria;
2. la contribuente è rimasta intimata; rilevato in via preliminare che:
1. il ricorso non risulta essere stato notificato al Comune di Catanzaro né alla Camera di Commercio di Catanzaro, litisconsorti processuali necessari;
2. che pertanto va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei due enti (art.331 c.p.c.);
3. che al tal fine va assegnato un termine e la causa va rinviata a nuovo ruolo; PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notifica del ricorso al Comune di Catanzaro e alla Camera di Commercio di Catanzaro. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, svolta con modalità da