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Ordinanza Interlocutoria — n. 9760/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses customs agency appeal and remands case for file acquisition due to missing merit records.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9760/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision denying a tax exemption. The agency had initially recognized the company as an autoproducer but later retroactively revoked the exemption, while the Commission applied the exemption based on the company's associative nature and renewable energy goals. The court ruled that the necessary case file from the lower courts was missing from the record, necessitating a remand to the clerk for acquisition.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When the file of the lower courts is not present in the case record, the appeal must be remanded to the clerk for acquisition to ensure the court can examine the merits.

Parole chiave

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remand for file acquisition missing lower court records customs tax exemption autoproducer qualification renewable energy tax procedural defect Cassazione remand esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10769-2020 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FER SCPA; - intimata - avverso la sentenza n. 2214/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata 11 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 10769 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- Rg 10769/2020 Agenzia delle dogane e dei monopoli c/ FER scpa già Consorzio Fortore energia Ritenuto che: L' Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'Emilia Romagna, che in contenzioso su impugnazione da parte di FER scpa già Consorzio Fortore energia (Consorzio volontario avente ad oggetto attività di erogazione consumo e vendita di energia elettrica da fonte rinnovabile, già in possesso di autorizzazione ad operare in esenzione di accise) di diniego di rimborso anno 2014 e avviso di pagamento anni 2009/2012, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio.

L'Agenzia delle dogane dapprima aveva riconosciuto ex art. 2 dl. 79/1999 la qualifica di autoproduttore in capo a FER scpa relativamente all'energia trasferita ai consorziati con l'applicabilità dell'esenzione ex art. 52 co. 3 d.lgs. 504/1995 salvo poi a disconoscere con efficacia retroattiva la stessa esenzione. La CTR, preso atto della natura associativa e del legittimo scopo di approvigionarsi di energia pulita da parte della contribuente, pur avendo le capacità tecniche per produrre la stessa in autonomia; preso atto che "l'attività di FER è strumentale al soddisfacimento del fine per cui essa è stata costituita, e cioè la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tramite l'aggregazione di risorse" ha ritenuto applicabile l'esenzione, senza necessità di affrontare il tema del legittimo affidamento eccepito dalla contribuente.

La società è rimasta intimata. Considerato che: Il Collegio, ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 16 d