Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 9759/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 9759/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9759/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20701-2019 proposto da: COMUNE DI SPOLETO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 15/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO MARANGONI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO FORMICA; - ricorrente - contro CORTEGGI GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresenta e difesa dall'avvocato VINCENZO CARRESE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 539/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'UMBRIA, depositata il 27/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 1 comma 2 d.lgs. 504/92, art. 870 c.c, art. 53 Cost, art. 375 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 9759/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 539/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'UMBRIA, depositata il 27/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

Generato dall'IA
ricorso del personale dissigillamento di atti inchiesta per appropriazione indebita accesso ai documenti ufficiali documenti mancanti integrità della ricerca

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 1 comma 2 d.lgs. 504/92
33 e 98 del codice del processo amministrativo e art. 1 comma 2 d.lgs. 504/92 e 53 Cost., ex art.
art. 870 c.c
223/2006 in combinato disposto art. 870 c.c.
art. 53 Cost
1150/1942 e art. 53 Cost., per avere la CTR ritenuto carenti di motivazione gli accertamenti sull'asserita astratta edificabilità delle aree sulla base del meccanismo della perequazione (applicazione del principio della edificabilità concreta ormai superato).
art. 375 c.p
Rilevato che non sussistono le condizioni di cui all'art. 375 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20701-2019 proposto da: COMUNE DI SPOLETO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 15/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO MARANGONI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO FORMICA; - ricorrente - contro CORTEGGI GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresenta e difesa dall'avvocato VINCENZO CARRESE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 539/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'UMBRIA, depositata il 27/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 20701 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- Rg 20701/2019 Comune di Spoleto C/ Corteggi Giovanna Ritenuto che: Il Comune di Spoleto ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'Umbria, 539/01/18 dep. 27.12/2018, che ha respinto l'appello del Comune in relazione alla insussistenza del presupposto impositivo dell'ICl/IMU (nella specie relativo agli anni 2010 e 2011), in fattispecie in cui il PRG è stato annullato e successivamente sanato in autotutela in costanza di giudizio. Si costituisce con controricorso Giovanna Corteggi, eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione del giudicato interno su capi autonomi della sentenza di primo grado, non autonomamente impugnati; l'infondatezza per il resto del ricorso.

Il Comune di Spoleto deposita successiva memoria. Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce violazione art. 22 I.r. Umbria n. 5/2014 e art. 12 preleggi, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto invalido ed inefficace il PRG, nonostante dell'adozione di sanatoria con effetto retroattivo a seguito di delibera del consiglio comunale di conformità sismica e l'assenza del presupposto impositivo dell'ICI. 2.Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 33 e 98 del codice del processo amministrativo e art. 1 comma 2 d.lgs. 504/92 e 53 Cost., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto per gli anni d'imposta 2010 e 2011 - precedenti all'annullamento del PRG- la carenza del presupposto innpositivo dell'ICI. 3.Col terzo motivo si deduce violazione di legge art. 1 comma 2 e 2 comma 1 lett. B) e 5 comma 5 d.lgs. 504/1992 e art. 1 quaterdecies comma 16 dl. 203 del 2005 e 36 comma 2 dl. 223/2006 in combinato disposto art. 870 c.c. e 23 I. 1150/1942 e art. 53 Cost., per avere la CTR ritenuto carenti di motivazione gli accertamenti sull'asserita astratta edificabilità delle aree sulla base del meccanismo della perequazione (applicazione del principio della edificabilità concreta ormai superato).

Rilevato che non sussistono le condizioni di cui all'art. 375 c.p.c. P.Q.M . Rinvia la causa alla sezione quinta civile, dando mandato alla cancelleria per i relativi adempimenti. Roma, 16 dicembre 2021 Il Presidente