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Ordinanza Interlocutoria — n. 9757/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case due to missing file preventing review of tax collection appeal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9757/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court ordered a remand to a new hearing role because the case file was unavailable for review. The taxpayer challenged a tax collection notice, arguing prescription and procedural nullity, while the Regional Tax Commission rejected these claims citing prior evidence. Since the physical file could not be located, the Court could not assess the merits of the arguments regarding the extinction of tax roles or the evaluation of decisive facts.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When the case file is not available for inspection, the Court must remand the cause to a new role rather than decide on the merits of the appeal.

Parole chiave

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remand to new role missing case file tax collection appeal procedural nullity prescription of tax roles Cassation procedure evidence evaluation sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis c.p.c.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 112 c.p.c.
Art. 360 comma 1 nr. 4 c.p.c.
15-12-2021 -2- RITENUTO IN DIRITTO 1.1 Con il primo motivo il contribuente denuncia la violazione dell'art 112 cpc in relazione all'art. 360 comma 1°, nr.
Art. 115 c.p.c.
Art. 360 comma 1 nr. 5 c.p.c.
15-12-2021 -2- RITENUTO IN DIRITTO 1.1 Con il primo motivo il contribuente denuncia la violazione dell'art 112 cpc in relazione all'art. 360 comma 1°, nr.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28001-2020 proposto da: SPALLONE ALFREDO, domiciliato presso la cancelleria della cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato SANDRO BOTTONI; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRAI E - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 406/17/2020 della COMMISSIONE TRIBUATARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. Spallone Alfredo impugnava l'intimazione di pagamento, notificata in data 28/4/2017, fondata su plurime cartelle di pagamento per tassa rifiuti, bollo auto, Irap e Irpef, deducendo la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti e per avvenuta prescrizione.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso, rilevando che l'Agente di Riscossione aveva fornito la prova della notifica delle sottese cartelle di pagamento e che il decorso del termine di prescrizione era stato interrotto dall'istanza di rateizzazione .

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello affermando che il ricorrente aveva dedotto motivi generici, già esposti in altri giudizi, non afferenti al thema decidendum. 4 Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi due motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa. Ric. 2020 n. 28001 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- RITENUTO IN DIRITTO 1.1 Con il primo motivo il contribuente denuncia la violazione dell'art 112 cpc in relazione all'art. 360 comma 1°, nr.

4) cpc per omessa pronuncia sul motivo di appello afferente l'estinzione dei ruoli maturata a seguito della decorrenza del termine di gg 220 dalla data di presentazione dell'istanza ex ad 1 comma 538 lett a) I 228/2012. 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt.115 cpc in relazione all'art 360 comma 1 nr. 5 cpc per omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia per non avere la CTR posto a fondamento della decisione le prove offerte dal ricorrente e non contestate da controparte in merito alla estinzione delle cartelle. Il contribuente si lamenta ancora del fatto che, anche a voler ritenere rigettata l'istanza di estinzione non vi è traccia in sentenza del percorso motivazi ona le. 2 Non essendo, allo stato, reperibile il fascicolo relativo al procedimento va disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa del rinvenimento del fascicolo di causa. PQM La Corte; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 dicembre il Presidente Dep •z:é"-. 21 CAPIeléti.;kR