Ordinanza Interlocutoria — n. 9752/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IArinvia il procedimento per la trattazione in udienza pubblica dinanzi alla Sezione Tributaria; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 17 nove
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 9752/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 17 nove
Testo completo
ente Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13672/2020 R.G., proposto DA la "SKS365 Malta Limited", con sede in Malta, in persona dell'amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Pietro Boria, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente giudizio; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 17 settembre 2019 n. 1041/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 novembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; rilevato, preliminarmente, che la questione dell'assoggettabilità all'imposta unica sulle scommesse del bookmaker che si sia avvalso della regolarizzazione fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 non è stata espressamente esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale si è pronunziata a tutt'oggi sulla sola portata dell'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 per il periodo antecedente e susseguente alla disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220; ritenuto, ad un'attenta rivalutazione della fattispecie in disanima, anche in considerazione della particolare complessità della controversia, che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, cod. proc. civ. per addivenire alla decisione del ricorso in adunanza camerale; considerato, peraltro, che la ricorrente ha chiesto la rimessione della causa alla pubblica udienza della Sezione Tributaria; visti gli artt. 375, comma 2, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.;
P.T.M.
1. rinvia il procedimento per la trattazione in udienza pubblica dinanzi alla Sezione Tributaria;
2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 17 nove