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Ordinanza Interlocutoria — n. 9748/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and orders integration of necessary co-litigant in tax registration dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9748/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Polplastic Perugia SRL against the Regional Tax Commission's partial ruling on a business transfer tax case. The appellant argued the court erred in calculating the goodwill value by averaging two distinct valuation methods without proper adjustment. The court ruled that because the seller voluntarily intervened in the appeal, a necessary co-litigation arose between the parties, requiring the integration of the seller into the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 14 d.lgs. 546/92: When a voluntary intervener participates in an appeal and the lower court extends the res judicata to them, a necessary co-litigation is formed between the contracting parties, mandating the integration of the intervener into the proceedings.

Parole chiave

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necessary co-litigation voluntary intervention res judicata extension tax registration duty business transfer valuation integration of parties litisconsorzio necessario imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
12305 del 23/06/2020), tra cedente e cessionaria, si è quindi creato un litisconsorzio necessario processuale, che comporta l'applicazione dell'art. 331 cod.
Art. 14 d.lgs. 546/92
Ritiene preliminarmente il Collegio che debba essere integrato il contraddittorio nei confronti della cedente Industria verniciature plastiche s.r.I., che, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, ha partecipato al giudizio d'appello quale interveniente volontaria «ex art. 14 d.lgs.
articolo 380-bis cod. proc. civ
21-10-2021 -2- La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
art. 14 d.lgs. 546/92
Ritiene preliminarmente il Collegio che debba essere integrato il contraddittorio nei confronti della cedente Industria verniciature plastiche s.r.I., che, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, ha partecipato al giudizio d'appello quale interveniente volontaria «ex art. 14 d.lgs.
art. 331 cod. proc. civ
12305 del 23/06/2020), tra cedente e cessionaria, si è quindi creato un litisconsorzio necessario processuale, che comporta l'applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15958 del 28/07/2015
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15958 del 28/07/2015; Cass.
Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 1698 del 24/01/2018
15958 del 28/07/2015; Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 1698 del 24/01/2018; Cass.
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 12305 del 23/06/2020
1698 del 24/01/2018; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 12305 del 23/06/2020), tra cedente e cessionaria, si è quindi creato un litisconsorzio necessario processuale, che comporta l'applicazione dell'art.
Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 11156 del 09/05/2018
Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 11156 del 09/05/2018; Cass.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14423 del 15/06/2010
11156 del 09/05/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14423 del 15/06/2010).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 38151-2019 proposto da: POLPLASTIC PERUGIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO N. 8, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO PALLOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO LUIGI BATTAGLIESE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 1978/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 7/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.Polplastic Perugia s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto parzialmente il suo appello principale e quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso della predetta contribuente contro l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro sul contratto di cessione d'azienda concluso tra la cedente Industria verniciature plastiche s.r.I.. e la cessionaria Polplastic Perugia s.r.I..

La CTR, per quanto qui interessa, pronunciando nel contraddittorio anche dell'intervenuta volontaria Industria verniciature plastiche s.r.l. (alla quale «la Commissione estende il giudicato [alla interveniente] sussistendo i presupposti di legge»: cfr. pag. 4 della sentenza d'appello), ha rideterminato la base imponibile in considerata della diversa valutazione della componente dell'avviamento dell'azienda ceduta. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione. Ric. 2019 n. 38151 sez. MT - ud. 21-10-2021 -2- La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che: 1.Con l'unico motivo la contribuente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 461 del 1996. Nella sostanza, la ricorrente lamenta che la CTR, che pure ha parzialmente ridotto la pretesa tributaria, avrebbe commesso un errore nel determinare, ai fini della base imponibile, il valore dell'avviamento, in conseguenza dell' inesatta impostazione logica degli elementi del calcolo, avendo effettuato una media tra due metodi, quello del costo di sostituzione del personale (che calcola l'avviamento) e quello del reddito prospettico o reddituale, che calcola però un valore complessivo dell'azienda, dal quale si ricava il valore dell'avviamento per sottrazione di quello dei valori dei beni materiali ed immateriali ceduti.

Il valore del metodo reddituale, utilizzato ai fini della media, non sarebbe stato prima depurato da tale sottrazione, per cui sarebbe stata fatta una media tra valori difformi, uno dei quali (quello reddituale) sarebbe stato alterato, per eccesso, dalla mancata sottrazione dei valori dei beni ceduti. Aggiunge la ricorrente che, cadendo l'errore su un passaggio logico dell'impostazione del calcolo della base imponibile, e non esaurendosi quindi in un mero errore di conteggio, si tratterebbe di un errore in iudicando e non sussisterebbero comunque i presupposti della mera correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata (tanto più che l'istanza di Ric. 2019 n. 38151 sez.

MT - ud. 21-10-2021 -3- correzione, comunque presentata al giudice a quo, «non ha avuto in alcun modo seguito»). 1.1. Ritiene preliminarmente il Collegio che debba essere integrato il contraddittorio nei confronti della cedente Industria verniciature plastiche s.r.I., che, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, ha partecipato al giudizio d'appello quale interveniente volontaria «ex art. 14 d.lgs. 546/92», ed alla quale la CTR, ha espressamente ritenuto di "estendere il giudicato". Per effetto di tali premesse, nella peculiarità del caso di specie (e quindi a prescindere dall'esclusione, di regola, di un litisconsorzio necessario tra le parti contraenti, solidalmente coobbligate, in materia di imposta di registro:

Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15958 del 28/07/2015; Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 1698 del 24/01/2018; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 12305 del 23/06/2020), tra cedente e cessionaria, si è quindi creato un litisconsorzio necessario processuale, che comporta l'applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ. e l'ordine di integrazione del contraddittorio (con riferimento all'intervento volontario adesivo cfr. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 11156 del 09/05/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14423 del 15/06/2010). P. Q. M. Ordina alla ricorrente di integrare il contraddittorio, entro 60 gg. dalla comunicazione di questa ordinanza, nei confronti della Industria verniciature plastiche s.r.I., rinviando a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre Il Presidente Dott. Ant io rr a ilkkTi i gNit P