Cassation court dismisses opposition to privileged status for pre-bankruptcy commercial interest claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the Association's appeal against the lower court's refusal to admit pre-bankruptcy commercial interest claims as privileged. The lower court had rejected these claims, arguing they constituted new demands or lacked a judicial title for privilege. The Court ruled that reducing a privileged claim to unsecured status without adding new elements does not violate the principle of immutability, and that commercial interest rights accrued before bankruptcy must be recognized regardless of the D.Lgs. 231/2002 restrictions on post-bankruptcy debts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 98, 99 legge fallimentare; Art. 1 D.Lgs. n. 231/2002: Reducing a privileged claim to unsecured status without introducing new elements does not violate the principle of immutability of the demand, and commercial interest rights accrued before bankruptcy remain enforceable despite statutory restrictions on post-bankruptcy debts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7344-2021 proposto da: ASSOCIAZIONE PRODU I FORI ORTOFRUTTICOLI PARTENOPEA SCRL , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PICO DELLA MIRANDOLA 56/H, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BRUNE ffI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro CURATELA DEL FALL IMENTO LODATO GENNARO & C. SPA; - intimato - avverso il decreto n. cronologico 2147/2021 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositato il 04/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: con decreto in data 4 marzo 2021 il tribunale di Nocera Inferiore, in parziale accoglimento dell'opposizione allo stato passivo proposta dall'Associazione produttori ortofrutticoli partenopea s.c.r.l., ha ammesso la detta creditrice in via privilegiata quanto agli interessi al tasso legale misurati sulla sorte capitale già a sua volta ammessa al passivo del fallimento di Lodato Gennaro & c. s.p.a., dalla dichiarazione di fallimento sino al deposito del piano di riparto; per contro ha respinto l'opposizione nella restante parte, ritenendo (a) inammissibile per novità la domanda di insinuazione al chirografo per gli interessi commerciali di 12.021,30 EUR (ex d.
Igs. n. 231 del 2002) maturati dalla data della sentenza di fallimento, poiché tale domanda era diversa da quella originariamente proposta in privilegio, e dunque per la indebita mutazione del credito da privilegiato a chirografario; (b) infondata la domanda di ammissione in privilegio della somma corrispondente agli interessi moratori commerciali sulla sorte capitale per il periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, attesa la mancanza di un titolo giudiziario legittimante l'insinuazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002; ciò in considerazione del fatto che secondo l'art. 1, secondo comma, della legge n. 231 del 2002 Ric. 2021 n. 07344 sez.
M1 - ud. 01-02-2022 -2- "le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure con corsuali aperte a carico del debitore"; la società ha proposto ricorso per cassazione in due motivi; la curatela non ha svolto difese. Considerato che: I. - il primo mezzo - che deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 legge fall. nella parte relativa all'affermata inammissibilità della domanda con la quale era stato ridimensionato al chirografo il rango del credito originariamente chiesto in privilegio - è manifestamente fondato; non si dubita che il giudizio di opposizione allo stato passivo abbia natura impugnatoria e sia retto dal principio dell'immutabilità della domanda; ciò comporta che non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d'insinuazione al passivo (v.
Cass. n. 26225-17, Cass. n. 5167-12); solo che codesto principio non suffraga la decisione del tribunale dal momento che è stato affermato in relazione a situazioni opposte a quella in esame, in cui era stata chiesta la prededuzione rispetto a crediti oggetto di domanda di insinuazione in privilegio; cosicché in pratica il fondamento della prededuzíone era stato dedotto solo innanzi al giudice dell'opposizione; II. - analogo principio certamente vale allorché sia dedotto per la prima volta in sede di opposizione il fondamento di un privilegio, rispetto a un credito Ric. 2021 n. 07344 sez.
M1 - ud. 01-02-2022 -3- originariamente insinuato al chirografo; ma non anche invece nei casi inversi, ove il credito sia insinuato in privilegio e, come nella specie, sia semplicemente ridimensionato al chirografo in fase di opposizione; in tal caso non si determina alcuna mutazione degli elementi costitutivi della domanda, giacché è ovvio che la domanda, per la causale che rileva, attiene sempre al credito (nel caso concreto il credito da interessi), con semplice rinuncia alla collocazione privilegiata originariamente dedotta; III. - il secondo mezzo - che deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 231 del 2002 per non esser stato riconosciuto il credito da interessi commerciali maturati fino alla dichiarazione di fallimento - è manifestamente fondato; questa Corte ha chiarito che il divieto di riconoscimento degli interessi dovuti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 relativamente ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore opera, come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari, solo dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando, quindi, il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore (Cass. n. 3300-17, Cass. n. 14637-18); infatti ogni diversa interpretazione delle afferenti regole si porrebbe in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario, volta che il citato d.lgs. n. 231 del 2002 costituisce precisa attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla Ric. 2021 n. 07344 sez.
M1 - ud. 01-02-2022 -4- lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; IV. - i presupposti per l'applicazione del diritto comunitario (e cioè l'automatico addebito degli interessi moratori nei rapporti a cui è applicabile la direttiva menzionata) ricorrono proprio perché imposti ex lege, senza necessità di un provvedimento giudiziale, fino a quando non intervenga la dichiarazione di fallimento dell'impresa a essa assoggettata; V. - ne segue che il giudice delegato ai fallimenti, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il credito maturato a titolo di interessi moratori, deve compiere lui il detto accertamento in sede di ammissione al passivo del credito in esame, secondo le regole stabilite dalla legge speciale, attuativa della direttiva comunitaria menzionata; e parimenti tale accertamento deve compiere il tribunale nella eventuale sede dell'opposizione al passivo;
VI. - il decreto in esame va dunque cassato; segue il rinvio al medesimo tribunale di Nocera Inferiore che, in diversa composizione, rinnoverà il giudizio uniformandosi ai principi di diritto sopra esposti; il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Nocera Inferiore anche per le spese del giudizio di cassazione. Ric. 2021 n. 07344 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -5- Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1°