Cassation court dismisses appeal due to procedural extinction caused by failure to resume suspended proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the suspended proceedings had not resumed by the statutory deadline. The lower court rejected the company's claim regarding undeclared capital gains, and the tax agency requested suspension under specific legislative provisions. The court applied the rule that failure to resume the case by the deadline results in automatic extinction of the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 6 D.L. n. 119/2018; When a suspended proceeding fails to resume within the prescribed time limit, the litigation is automatically extinguished without substantive review of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18618-2018 proposto da: O.M.P. OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 14, presso lo STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DI TANNO E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO PAULETTI, ROSAMARIA NICASTRO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 3352/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 13/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella carriera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2018 n. 18618 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- Rg 18618/2019 Fatti e Ragioni della decisione La CTR dell'Emilia Romagna , con sentenza nr 3352/2017 ,decidendo l'appello proposto da O.M.P. Officine Mazzocco Pagnoni s.r.l. avverso la decisione della CTP di Bologna che aveva rigettato il ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento emesso nei confronti della stessa dall'Agenzia delle Entrate per maggior reddito di capitale non dichiarato in conseguenza di operazioni oggettivamente inesistenti ,lo rigettava. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a 3 motivi nei confronti della CTR .
L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Con istanza depositata anteriormente all'udienza camerale ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6 c.10 d.l.n.119/2018. Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.16888/2019 alla stregua della disposizione suindicata. In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. n. 119/2018- cfr.fra le tante, Cass.37399/2021
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Roma 8.3.2