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Ordinanza — n. 9653/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9653/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9653/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso 18617-2018 proposto da: ir 0.N.P. OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 14, presso lo STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DI TANNO E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSAMARIA NICASTRO, ENRICO PAULETTI; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorren te- avverso la sentenza n. 3344/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 13/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9653/2022 — snciv · Corte di Cassazione: MAURA CAPRIOLI. Ric. 2018 n. 18617 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- Rg 18617/2019 Fatti e Ragioni della decisione La CTR dell'Emilia Romagna , con sentenza nr 3344/2017 ,decidendo l'appello proposto da O.M.P. Officine Mazzocco Pagnoni s.r.l. avverso la decisione della CTP di Bologna che aveva rigettato il ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento emesso nei confronti della stessa dall'Agenzia delle Entrate per maggior reddito di capitale non dichiarato in conseguenza di operazioni oggettivamente inesistenti anno 2008,Io rigettava. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a 4 motivi nei confronti della CTR .

Parole chiave

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contenzioso tributario arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale diritti del contribuente imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione tassazione d'ufficio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 18617-2018 proposto da: ir 0.N.P. OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 14, presso lo STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DI TANNO E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSAMARIA NICASTRO, ENRICO PAULETTI; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorren te- avverso la sentenza n. 3344/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 13/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2018 n. 18617 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- Rg 18617/2019 Fatti e Ragioni della decisione La CTR dell'Emilia Romagna , con sentenza nr 3344/2017 ,decidendo l'appello proposto da O.M.P. Officine Mazzocco Pagnoni s.r.l. avverso la decisione della CTP di Bologna che aveva rigettato il ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento emesso nei confronti della stessa dall'Agenzia delle Entrate per maggior reddito di capitale non dichiarato in conseguenza di operazioni oggettivamente inesistenti anno 2008,Io rigettava. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a 4 motivi nei confronti della CTR .

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Con istanza depositata anteriormente all'udienza camerale ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6 c.10 d.l.n.119/2018. Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.16888/2019 alla stregua della disposizione suindicata. In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. n. 119/2018- cfr.fra le tante, Cass.3739912021

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Roma 8.3.2022 Il Presidente i ( dott Mauro Moéci)