Cassation court allows cooperative's ICI tax exemption by ruling tax relief applies retroactively to five years prior to the 2011 land category change request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision denying a tax exemption to an agricultural cooperative for the year 2008. The cooperative argued that its 2011 request to reclassify land as rural should have retroactive effect, while the tax authority insisted the change only applied from the filing date. The court ruled that the specific legislative provision grants retroactive effect to the five years preceding the request, thereby validating the exemption for 2008.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 comma 2 bis d.l. 13.5.2011 n. 70; Art. 2 comma 5 ter d.l. 31.8.2013 n. 102: Land category variation requests for rurality recognition produce effects retroactively to the fifth year preceding the filing date, overriding the principle that such changes are non-retroactive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27876-2020 proposto da: CANTINA SOCIALE "VITICULTORI ASSOCIATI" SOC. COOP., oggi CVA CANICATTI' SOC. COOP. AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO GUAGENTI; - ricorrente - contro COMUNE DI CANICATTI'; - intimato - avverso la sentenza n. 4760/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata 1'11/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 27876 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Premesso che: 1.1a società cooperativa agricola "CVA Canicattì", già "Cantina Sociale Viticoltori Associati", denunciando "violazione e falsa applicazione d.l. 13.5.2011, n.70, art. 7, comma 2 bis, convertito in I. 12 luglio 2011, n. 106 e della norma di interpretazione autentica di cui all'art.2, comma 5 ter, del d. I. n.102 del 2013, convertito in l.n.124 del 2013", ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Canicatti per Ici dell'anno 2008 sul motivo che la domanda di variazione catastale per l'attribuzione della categoria D/10, presentata il 30 settembre 2011 dalla predetta Cantina Sociale Viticoltori Associati, avesse efficacia solo dal momento della presentazione, non retroattivo.
2. il Comune non si è costituito; considerato che: 1.il ricorso è fondato e va accolto. L'art. 7 comma 2 bis del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, come innanzi detto, in L. n. 106/2011, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, ha conferito ai contribuenti la facoltà, esercitabile entro il 30 settembre 2011, di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. n. 557/1993, quale convertito in L. n. 133/1994, e modificato dall'art. 42 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".
Il successivo D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 ha quindi previsto, all'art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo". Infine il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all'art. 2 comma 5 te r ha stabilito che "ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 -bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".
Alla stregua delle richiamate disposizioni questa Corte ha più volte affermato il contrario di quanto assunto dalla CTR: "In tema d'ICI, le variazioni della categoria catastale ex art. 7, comma 2 bis, del d.l. n.70 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2011, producono effetti, ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili, dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, in virtù della norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 5 ter, del di n.102 del 2013, convertito in legge n.124 del 2013" (ordinanza n.24366 del 29/11/2016); "In tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con attribuzione della relativa categoria in conseguenza della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv., con modif., dalla I. n. 133 del 1994, sicché l'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere oggetto di specifica impugnazione.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del d.l.n.70 del 2011, conv., con modif., dalla I. n. 106 del 2011 (da qualificarsi quale "ius superveniens"), è prevista la facoltà per il contribuente di proporre una domanda di variazione della categoria catastale (sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile presenta i requisti di ruralità) che produce effetti, a tal fine, dal quinquennio antecedente alla sua presentazione, in virtù della norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 5-ter, del d.I n. 102 del 2013, conv., con modif., dalla I. n. 124 del 2013" (Cass. 16280/2017);
3. la sentenza impugnata deve essere cassata;
4. essendo stato riscontrato dalla CTR che la domanda di variazione catastale è stata presentata dalla ricorrente entro i termini previsti -per la precisione il 30 settembre 2011- e non risultando essere mai stata posta in discussione la regolarità formale della domanda medesima, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso spettando alla ricorrente il trattamento esonerativo anche per l'anno 2008;
5. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale;
6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento dell'originario ricorso, compensa le spese del merito; condanna il Comune di Canicattì a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in C 2300,00, oltre spese forfetarie, accessori ed oltre C200,00 per esborsi. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell