Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9650/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses taxpayer's appeal against tax authority's liability claim against former liquidator and shareholder.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9650/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's cassation appeal regarding the liquidator's liability but allowed the appeal concerning the former shareholder's responsibility. The court found the lower court erred by ignoring evidence that Sina Giovanni was notified as a shareholder, not just a liquidator, under Article 2495 of the Civil Code. Consequently, the lower judgment was annulled for the shareholder portion, and the case was remanded for a final decision on the taxpayer's original claim against him.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2495 c.c.; Art. 36 D.P.R. 602/1973: The court must examine all relevant notifications to a former shareholder; excluding liability based solely on liquidator status when shareholder status was also notified constitutes a violation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax liability former shareholder liquidator responsibility civil code article 2495 tax appeal cassation joint and several liability tax authority recovery dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2495 c.c.
Con riguardo al terzo, la CTR affermava che questi, quale liquidatore, "non aveva obbligo di fare fronte ai debiti della società in liquidazione fuori dall'ipotesi qui non ricorrente dell'art. 2495 c.c.";
Art. 36 D.P.R. 602/1973
art. 2495 c.c
Con riguardo al terzo, la CTR affermava che questi, quale liquidatore, "non aveva obbligo di fare fronte ai debiti della società in liquidazione fuori dall'ipotesi qui non ricorrente dell'art. 2495 c.c.";
art. 36 d.P.R. 602/1973
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12858-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SINA GIOVANNI; - intimato - avverso la sentenza n. 8/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 02/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 12858 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Premesso:

1. l'Agenzia delle Entrate notificava alla srl Magic nonché a Sina Maurizio, Guerini Rocco e Sina Giovanni, nella rispettiva qualità di socio, di socio e di socio e liquidatore della stessa srl, un avviso con cui venivano recuperati a tassazione ai fini Iva, Ires ed Irap, redditi non dichiarati dell'anno 2010;

2. l'avviso veniva impugnato dai soci, ormai divenuti ex soci in quanto la società era stata cancellata dal registro delle imprese;

3. la pretesa impositiva veniva riconosciuta fondata dalla CTP di Milano nonché, sull'appello dei predetti Sina Maurizio, Guerini Rocco e Sina Giovanni, con la sentenza in epigrafe, dalla CTR della Lombardia nei confronti dei primi due. Con riguardo al terzo, la CTR affermava che questi, quale liquidatore, "non aveva obbligo di fare fronte ai debiti della società in liquidazione fuori dall'ipotesi qui non ricorrente dell'art. 2495 c.c.";

4. l'Agenzia delle Entrate ricorre, con due connessi motivi, per la cassazione della sentenza della CTR lamentando, sotto la rubrica di "violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto con riguardo all'art.2495 c.c. ed all'art. 36 d.P.R. 602/1973" e sotto la rubrica di "omesso esame cagionato dal travisamento della prova in atti di un fatto decisivo per il giudizio", che la CTR ha escluso la responsabilità di Sina Giovanni senza considerare che questi -come risultava dall'atto impositivo notificatogli, dallo stesso ricorso originario, dall'estratto della visura camerale e dal bilancio finale di liquidazione della società, prodotti in primo grado- era stato chiamato a rispondere del debito de quo come liquidatore e anche come socio della srl;

5. i contribuenti non si sono costituiti; considerato che:

1. il ricorso è fondato. L'Agenzia ha trascritto nel ricorso per cassazione (le parti significative de) l'atto impositivo e (de) il ricorso originario. Risulta da tali trascrizioni che l'avviso di accertamento era stato notificato al Sina Giovanni anche come socio. Questi, ai sensi del secondo comma dell'art.2495 c.c., doveva rispondere del debito. La CTR ha preso in esame la posizione del suddetto Sina Giovanni solo come liquidatore trascurando il dato rilevante ai fini del riconoscimento della di lui responsabilità;

2. il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata per la parte in cui è stata esclusa la responsabilità di Sina Giovanni rispetto alla pretesa impositiva di cui trattasi;

3. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso di Sina Giovanni;

4. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale;

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per la parte relativa alla esclusione della responsabilità di Sina Giovanni rispetto alla pretesa impositiva portata nell'avviso impugnato e decide la causa nel merito con rigetto dell'originario ricorso di Sina Giovanni; compensa le spese del merito; condanna Sina Giovanni a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 7300,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma 1'8 marzo 2022 nella camera d