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Ordinanza — n. 9631/2022 — snciv Generato dall'IA

Regional tax commission remitted case to first instance instead of deciding on merits, violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9631/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision to remand a case to the first-instance judge. The commission had declared the first trial null due to lack of notice for a private hearing but failed to decide the case on its merits. The court ruled that remittal is an exceptional measure and that the regional commission, as a substitute appeal body, must adjudicate the case substantively rather than simply sending it back.

Regesto Legislator

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Art. 59, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; In tax litigation, remittal to the provincial commission is reserved for exceptional cases, requiring the regional commission to decide the case on its merits when acting as a substitute appeal body.

Parole chiave

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tax litigation procedure remittal to first instance regional tax commission substitute appeal body violation of defense rights nullity of judgment double degree of jurisdiction ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 59, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992
59, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
Art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 33 d.lgs. n. 546 del 1992

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 15530 del 2010
Cass. n. 3334 del 2011
Cass. n. 3334 del 2011, nonché Cass.
Cass. n. 26402 del 2005
3334 del 2011, nonché Cass. n. 26402 del 2005, in motivazione; Cass.
Cass. n. 1176 del 2004
26402 del 2005, in motivazione; Cass. n. 1176 del 2004, in motivazione).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14101-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro PAOLO FRANCHI s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 3640/01/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 27/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI, Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate nei confronti della Paolo Franchi s.r.l. ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, per «iscrizione a ruolo su ordinanza della Corte di Cassazione sentenza n. 11768/12 depositata il 10 luglio 2012 per mancata riassunzione nei termini di legge, con riferimento alla dichiarazione modello unico 2005/SC per l'anno d'imposta 2004», con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, sul rilievo che nel giudizio di primo grado alla società contribuente non era stata data comunicazione della fissazione dell'udienza di trattazione della causa in camera di consiglio, accoglieva l'eccezione sollevata dall'appellante società, dichiarava la nullità del giudizio di primo grado e disponeva la rimessione della causa dinanzi al primo giudice.

2. Avverso la predetta statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui non replica l'intimata.

3. Sulla prupoqta avanzata dal relatore ai sensi dell'art_ 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 31 e 59 del d.lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto dagli artt. 32 e 33 del medesimo d.lgs., sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere che l'omessa comunicazione alla parte ricorrente in primo grado della data di trattazione della causa in camera di consiglio avesse comportato una lesione del diritto di difesa della parte contribuente, quali, ad esempio, il deposito di memorie e di istanza di trattazione in pubblica udienza.t.

2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 31 e 59 del d.lgs. n. 546 del 1992.

3. Tale motivo, da esaminarsi preliminarmente in quanto idoneo a risolvere il giudizio, è fondato e va accolto, ponendosi la statuizione d'appello in contrasto con il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui «In tema di contenzioso tributario, la rimessione della causa alla Commissione provinciale è prevista dall'art. 59, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 solo per ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali la Commissione tributaria regionale, qualora accolga l'appello, è tenuta a decidere la causa nel merito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi» (Cass.n. 15530 del 2010; conf. Cass. n. 3334 del 2011, nonché Cass. n. 26402 del 2005, in motivazione; Cass. n. 1176 del 2004, in motivazione).

4. Pertanto, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ma poi decidere la causa nel merito e non, invece, disporre la regressione in primo grado del processo, come erroneamente ha fatto.

5. All'accoglimento del secondo motivo consegue l'assorbimento del primo e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla CTR territorialmente competente perché provveda a decidere la causa nel merito e a regolamentare anche le spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma