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Ordinanza — n. 9620/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of correspondence with the court's ratio decidendi.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9620/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Tiziana Panni against the Ascoli Piceno Municipality inadmissible. The appellant argued for the retroactive application of a regional law regarding housing tenure, but the appellate court had already ruled on two distinct grounds: the existence of another adequate home and the lack of stable occupation of the assigned unit. Since the appellant did not contest the ground concerning stable occupation, the court held that the appeal failed to address the actual reasoning of the lower judgment, rendering it inadmissible under the principle of res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; When a judgment is based on multiple rationes decidendi, an appeal failing to challenge one of them is inadmissible due to the existence of res judicata on the unchallenged ratio.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal ratio decidendi res judicata principle multiple grounds of judgment correspondence of appeal Cassation procedure housing tenure law deduzione per affitto nelle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
9; - che avverso la sentenza della Corte dorica ricorre per cassazione la Panni, sulla base — come detto — di un unico motivo, - che esso denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
- che il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass.
Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
- che il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2697 cod. civ
e dell'art. 2697 cod. civ.; - che si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto "inapplicabile, per il caso in esame, la normativa di cui alla legge regionale delle Marche n.
art. 380-bis cod. proc. civ
07-12-2021 -3- - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 7 dicembre 2021.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469
Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv.
Cass. Sez. 1, sent. 25 novembre 2005, n. 25018
Cass. Sez. 1, sent. 25 novembre 2005, n. 25018, Rv.
Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2020, n. 13880
Cass. Sez. 3, sent. 13 luglio 2005, n. 14740
658309-01; nello stesso senso, già Cass. Sez. 3, sent. 13 luglio 2005, n. 14740, Rv.
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3402-2021 proposto da: PANNI TIZIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell'Avvocato FRANCESCO FALVO D'URSO, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE GIAMMARINO; - ricorrente - contro COMUNE ASCOLI PICENO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 82, presso lo studio dell'Avvocato STEFANO BASSI, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUCIA IACOBONI, SABRINA TOSTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1534/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 25/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

STEFANO GIAIME GUIZZI. Ritenuto in fatto - che Tiziana Panni ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1534/19, del 25 ottobre 2019, della Corte di Appello di Ancona, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 528/15, del 30 aprile 2015, del Tribunale di Ascoli Piceno — ha confermato il rigetto dell'opposizione dalla stessa proposta avverso il provvedimento con cui il Comune di Ascoli Piceno l'aveva dichiarata decaduta dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver impugnato il provvedimento suddetto, sostenendo, già innanzi al giudice di prime cure, di abitare stabilmente nell'alloggio assegnatole, essendo, invece, soltanto "fittizia" l'intestazione, al di lei marito, di altro immobile sito nel Comune di Roccafluvione; - che il Tribunale ascolano rigettava l'opposizione, sul duplice rilievo che l'attrice risultava comproprietaria, con il coniuge, dell'altro immobile sito in Raccafluvione, ed essendo stato, inoltre, accertato dalla polizia municipale che ella non occupava stabilmente l'alloggio assegnatole; - che il giudice di appello respingeva il gravame della già attrice, ritenendo inammissibile — per violazione del divieto di "novd' , ex art.345 cod. proc. civ.

— il motivo relativo alla lamentata applicazione retroattiva di un'ipotesi di decadenza, non prevista al tempo della domanda di assegnazione (risalente al 1992), a suo dire disciplinata dal Ric. 2021 n. 03402 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- testo dell'allora vigente legge regionale della Regione Marche 3 marzo 1990, n. 9; - che avverso la sentenza della Corte dorica ricorre per cassazione la Panni, sulla base — come detto — di un unico motivo, - che esso denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione" degli artt. 10 e 50 della legge regionale della Regione Marche 27 luglio 1997, n. 44, della legge regionale della Regione Marche 16 dicembre 2005, n. 36, della legge regionale della Regione Marche 3 marzo 1990, n. 9, degli artt. 10, 11 e 12 delle preleggi, degli artt. 25 e 117 Cost., degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.; - che si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto "inapplicabile, per il caso in esame, la normativa di cui alla legge regionale delle Marche n. 9 del 3 marzo 1990 in vigore al momento del bando per l'assegnazione dell'alloggio"; - che la ricorrente evidenzia come, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 48 della legge regionale delle Marche n. 9 del 1990, essa avrebbe potuto essere dichiarata decaduta dall'assegnazione solo ove fosse risultata proprietaria di alloggio adeguato alle esigenze familiari "situato nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso" (ovvero, quello del Comune di Ascoli Piceno), e non pure "in qualsiasi località", secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 48 della legge regionale delle Marche n. 44 del 1997, disciplina subentrata alla prima, e poi sostituita da quella di cui agli artt. 20-bis e 20 -quinguies della legge regionale delle Marche n. 36 del 2005; - che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, il Comune di Ascoli Piceno, chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile o comunque non fondata;

Ric. 2021 n. 03402 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -3- - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 7 dicembre 2021. Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile; - che inammissibile drunico motivo in cui esso si articola; - che a prescindere, infatti, dalla constatazione che la ricorrente — la quale pure pone una questione di diritto intertemporale, circa l'applicazione della disciplina applicabile alla decadenza dall'assegnazione dall'alloggio — non indica la data dell'adozione né del provvedimento di assegnazione, né di quello di decadenza (provvedimenti che neppure riproduce nel presente ricorso, ciò che già pone seri profili di criticità sul piano dell'ammissibilità del motivo, essendo "inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità"; cfr.

Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01), deve constatarsi come il motivo non si confronti adeguatamente con la "ratio decidends" della sentenza impugnata; - che la Corte territoriale, difatti, ha riconosciuto "la sussistenza di due ipotesi di decadenza", non solo quella derivante dalla titolarità "di Ric. 2021 n. 03402 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -4- altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare" (in relazione al quale potrebbe porsi, in astratto, il suddetto problema di diritto intertemporale; cfr. Cass. Sez. 1, sent. 25 novembre 2005, n. 25018, Rv. 585372-01), ma anche quella della carenza del requisito per cui "l'assegnatario deve occupare stabilmente l'alloggio", ipotesi rispetto alla quale nessuna modifica è intervenuta da parte della legislazione regionale, pure succedutasi in materia; - che in relazione, in particolare, a tale circostanza il presente ricorso nulla contesta; - che, deve, pertanto darsi seguito al principio secondo cui ‘`quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse «rationes decidendi», ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione" (e tale è il caso della presente pronuncia), "la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla «ratio decidendi» non censurata" (da ultimo, Cass.

Sez. 3, sent. 6 luglio 2020, n. 13880, Rv. 658309-01; nello stesso senso, già Cass. Sez. 3, sent. 13 luglio 2005, n. 14740, Rv. 82931-01). - che il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass.

Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo Ric. 2021 n. 03402 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -5- di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando Tiziana Panni a rifondere, al Comune di Ascoli Piceno, le spese del presente giudizio, che liquida in C 3.050,00, più C 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 7 dicembre 2021. I