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Ordinanza Interlocutoria — n. 9618/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to ordinary section regarding contributory debt prescription suspension due to tax declaration omission.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9618/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to the ordinary section for further examination of the contributory debt prescription period. While the appellate court dismissed the claim based on the expiration of the five-year period, the INPS argued that failure to disclose contributions in the tax return constituted a suspension of prescription. The court acknowledged the INPS's point regarding the potential for suspension but noted the need to verify the correct start date of the prescription term itself.

Regesto Legislator

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Art. 2935, 2941 n. 8 cod. civ.; Art. 2, commi 26-31 L. 335/1995; The court is not bound by party allegations when determining the commencement of prescription terms and must examine the correct start date of the prescription period ex officio.

Parole chiave

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prescription period suspension contributory debt tax declaration omission dolous concealment ordinary section remittal ex officio examination professional management durata completa di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 2935, 2941 n. 8 cod. civ.
Art. 2, commi 26-31 L. 335/1995
in relazione all'art. 2, commi 26-31, L.
Art. 18 comma 12 D.L. 98/2011
n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L.
Art. 1 D.Igs. 462/1997
n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L.
Art. 10 comma 1 D.Lgs. 241/1997
462/1997 e all'art. 10, comma 1, del D.
art. 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273
Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467
10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di Ric.
Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123
11-01-2022 -3- prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123).
Cass., n. 6677 del 2019
Cass., n. 16986 del 2019
6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3649-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORE I I I, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro BONADONNA NICOLETTA; - intimata - avverso la sentenza n. 498/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i 1/01/2022 dal Presidente Relatore Dott.

ADRIANA DORONZO. Rilevato che la Corte d'appello di Palermo, con sentenza depositata in data 21/7/2020, decidendo sull'appello proposto da Nicoletta Bonadonna contro la sentenza resa dal Tribunale tra l'appellante e l'Inps ed in riforma della stessa, ha annullato l'avviso di addebito notificato dall'istituto previdenziale all'appellante, ritenendo prescritto il credito contributivo da questa dovuto, quale professionista iscritta alla gestione separata per le prestazioni libero professionali svolte negli anni indicati in ricorso; a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata del professionista iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria ma non iscritto alla cassa forense; ha ritenuto tuttavia che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento dei contributi (al 16 giugno 2010, per i redditi prodotti nel 2009), l'atto interruttivo della prescrizione si poneva in data successiva al quinquennio (30 giugno 2015); ha inoltre escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ° ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8, cod.civ.).

Contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; la parte intimata non svolge attività difensiva. La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. ed è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Ric. 2021 n. 03649 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- Considerato che: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., à censura la sentenza per «Violazione degli artt. 2935 e 2941, n.8, cod.civ. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, all'art. 1, del D.Igs. n. 462/1997 e all'art. 10, comma 1, del D.

Lgs. n. 241/1997». L'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019). Deve preliminarmente rilevarsi che la Corte di appello, nell'individuare correttamente il dies a quo del termine di prescrizione nel giorno di scadenza del termine per il pagamento dei detti contributi relativi all'anno 2009, non ha affrontato la questione del differimento di tale termine disposto sino al 6 luglio 2010 con il d.P.C.M. del 10 giugno 2010, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che l'avviso di pagamento è stato notificato al contribuente in data 30 giugno 2015.

Questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di Ric. 2021 n. 03649 sez.

ML - ud. 11-01-2022 -3- prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123). Nondimeno, considerato che il ricorso dell'I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. "quadro RR", ad avviso del Collegio occorre approfondire la questione della rilevabilità d'ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi. Avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio Il Presidente est. Adriana Doronzo