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Ordinanza Interlocutoria — n. 9616/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to ordinary section regarding contributory debt prescription suspension due to tax declaration omission.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9616/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to the ordinary section for further examination of the contributory debt prescription period. While the lower court ruled the debt prescribed due to a five-year lapse, the INPS argued that failure to disclose autonomous professional contributions in the 2010 tax return constituted dolous concealment, suspending the prescription term. The court acknowledged the importance of correctly identifying the prescription start date but noted the appeal focused solely on the concealment issue, necessitating a remand to address the broader statutory timeline question.

Regesto Legislator

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Art. 2935, 2941 n. 8 cod. civ.; Art. 2 comma 26 L. 335/1995: The court must independently determine the prescription start date and is not bound by party allegations regarding tax declaration omissions, though the case is remitted to examine the specific suspension claim.

Parole chiave

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contributory debt prescription dolous concealment tax declaration omission suspension of prescription term Cassation remand durata di contribuzione attività sottoposta a contribuzione esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 26 L. 335/1995
in relazione all'art. 2, comma 26 ss.
Art. 18 comma 12 D.L. 98/2011
n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L.
Art. 1 d.lgs. 462/1997
n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L.
Art. 10 comma 1 d.lgs. 241/1997
462/1997 e all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.
Art. 2935 cod. civ.
Art. 2941 n. 8 cod. civ.
Art. 380-bis c.p.c.
11-01-2022 -2- è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 380-bis c.p
11-01-2022 -2- è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 1 d.lgs. n. 462/1997
111/2011, all'art. 1 d.lgs. n. 462/1997 e all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 6677 del 2019
Cass., n. 16986 del 2019
6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019).
Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273
Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467
10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass.
Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2879-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIE n'A CORE I I I, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - ricorrente - contro DE FILIPPO NUNZIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO FALCIANI; - controricortente avverso la sentenza n. 315/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/01/2022 dal Presidente Relatore Dott.

ADRIANA DORONZO. Rilevato che: con sentenza depositata in data 16/7/2020 la Corte d'appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da Nunzia De Filippo contro l'avviso di addebito notificatole dall'Inps, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali dovuti a seguito della sua iscrizione d'ufficio alla gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale svolta in concomitanza con l'attività di lavoro dipendente per la quale ella era iscritta presso altra gestione assicurativa obbligatoria; a fondamento della decisione la Corte territoriale, condividendo il giudizio espresso dal Tribunale, riteneva prescritto il credito contributivo, trattandosi di contributi risalenti all'anno 2009 rispetto ai quali l'Inps aveva comunicato l'iscrizione nella gestione separata in data 30/6/2015, ovvero dopo il quinquennio di prescrizione, decorrente dalla data di scadenza del pagamento (nel caso di specie 16/6/2010); avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura; la De Filippo ha resistito con controricorso;

Ric. 2021 n. 02879 sez. ML ud. 11-01-2022 -2- è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato in diritto: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., si censura la sentenza per violazione degli. 2935 e 2941, n.8, cod.civ. in relazione all'art. 2, comma 26 ss. L. n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, all'art. 1 d.lgs. n. 462/1997 e all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 241/1997.

L'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019). Rileva di aver depositato con la memoria di costituzione in primo grado il modello unico-dichiarazione dei redditi 2010 delle persone fisiche della professionista e di aver evidenziato, nella stessa memoria, che la dichiarazione dei redditi era priva della compilazione del quadro RR e che ciò costituiva doloso occultamento del debito contributivo, idoneo a sospendere il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, 8, cod.civ.

La questione era stata riproposta con l'atto di appello. Va preliminarmente rilevato che la Corte di appello, nell'individuare il dies a quo del termine di prescrizione nel giorno di scadenza del termine per il pagamento dei contributi relativi all'anno 2009, non ha affrontato la questione del differimento di tale termine disposta sino al Ric. 2021 n. 02879 sez. ML - ud. 11-01-2022 -3- 6 luglio 2010 con il d.P.C.M. del 10 giugno 2010, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che, secondo quanto riportato in sentenza (pag. 11), l'avviso di pagamento è stato notificato al contribuente in data 30 giugno 2015.

Questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass.

Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123). Nondimeno, considerato che il ricorso dell'I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. "quadro RR", ad avviso del Collegio occorre approfondire la questione della rilevabilità d'ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi. Pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio Ric. 2021 n. 02879 sez. ML - ud. 11-01-2022 -4- DEPOSiTA79 oggi, 2 4 MALI: . .. ..... Il Ca