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Ordinanza Interlocutoria — n. 9615/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to ordinary section regarding contributory debt prescription suspension due to tax declaration omission.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9615/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court remitted the case to the ordinary section to evaluate the admissibility of the INPS's claim regarding prescription suspension. The lower court dismissed the claim because the contributory debt was prescribed, noting that the tax declaration omission did not constitute the required intentional concealment under civil code provisions. The supreme court acknowledged the importance of the legal issue but determined the specific ground raised by INPS was insufficient to overturn the lower court's finding on the prescription timeline.

Regesto Legislator

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Art. 2941, n. 8 cod. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: The court may examine prescription issues ex officio, but a remittal is warranted when the specific ground for suspension relies on factual determinations better suited for the ordinary section's review.

Parole chiave

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prescription suspension contributory debt tax declaration omission intentional concealment remittal to ordinary section civil procedure code INPS social security contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 2941, n. 8 cod. civ.
Art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
in relazione all'art. 2, commi 26-31, L.
Art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011
n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L.
Art. 1, del D.Igs. n. 462/1997
111/2011, all'art. 1, del D.Igs. n. 462/1997 e all'art.
Art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997
462/1997 e all'art. 10, comma 1, del D.
art. 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 6677 del 2019
Cass., n. 16986 del 2019
6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019).
Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273
Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467
10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a Ric.
Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2333-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro SANNA COSTANTINO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO FIRINU; - controricorrente - avverso la sentenza n. 148/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 05/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il /01 / 2022 dal Presidente Relatore Dott.

ADRIANA DORONZO. Rilevato che: la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza depositata in data 5/11/2020, decidendo sull'appello proposto dall'Inps nei confronti della sentenza resa dal Tribunale tra l'Istituto appellante e Sanna Costantino, ha dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall'Inps nei confronti del professionista; a fondamento del detisum, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata del professionista iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria ma non iscritto alla cassa forense; ha ritenuto tuttavia che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento dei contributi per i redditi prodotti nel 2010, l'atto interruttivo della prescrizione si poneva in data successiva; ha inoltre escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8, cod.civ.).

Contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; resiste con controricorso il Sanna. La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. ed è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Ric. 2021 n. 02333 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., si censura la sentenza per «Violazione degli. 2935 e 2941, n.8, cod.civ. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, all'art. 1, del D.Igs. n. 462/1997 e all'art. 10, comma 1, del D.

Lgs. n. 241/1997». L'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019). Deve preliminarmente rilevarsi che la Corte di appello, nell'individuare il dies a quo del termine di prescrizione nel giorno di scadenza del termine per il pagamento dei detti contributi relativi all'anno 2010, non ha affrontato la questione del differimento di tale termine disposta con D.P.C.M. 12 maggio 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011, al 6 luglio 2011: v. circolare Inps n. 84 del 13/6/2011), proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che la diffida di pagamento è stata notificata al contribuente nel luglio del 2016.

Questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a Ric. 2021 n. 02333 sez. ML - ud. 11-01-2022 -3- pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass.

Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123). Nondimeno, considerato che il ricorso dell'I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. "quadro RR", ad avviso del Collegio occorre approfondire la questione della rilevabilità d'ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi. Pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., che valuterà anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, ritenuta allo stato non assorbente.

P.Q.M.

Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 gen