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Ordinanza — n. 9603/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tardiness but allows second ground regarding apparent lack of damage quantification reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9603/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's first ground, which argued the appeal on damage quantification was inadmissible due to late filing, but allowed the second ground claiming the lower court's reasoning was merely apparent. The court found the lower court's decision contradictory because it simultaneously treated the quantification issue as inadmissible and then proceeded to review it, despite a prior ruling declaring such issues res judicata. Consequently, the judgment was annulled in part and remanded to the Court of Appeal of Venice for a new examination of the damage amount.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When a judgment of appeal is based on contradictory rationes decidendi regarding the admissibility of a ground and the substantive review of a matter already covered by res judicata, the Court of Cassation must annul the judgment and remit the case for a new trial.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning contradictory rationes decidendi res judicata on quantification inadmissibility of appeal remittal to Court of Appeal azienda agricola gruppo di società opposizione al marchio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
art. 380bis c.p
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16750-2020 proposto da: GRUPPO MANARA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO VENTURI e PAOLO VOLTAGGIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, pec: oberto.venturi©pec.sicon.it - ricorrente - contro MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - ISTITUTO SPERIMENTALE PER IL TABACCO, ora CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la sede della medesima in Roma, ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, pec: aqs.rmeDmailcert.avvocaturastato.it - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4401/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNA MOSCARINI. Considerato che: 1.11 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - istituto sperimentale per il tabacco -convenne in giudizio davanti al Tribunale di Venezia, con atto notificato il 9/4/2004,~ Manara Sementi srl (poi Gruppo Manara SpA) per sentirla condannare al risarcimento del danno, quantificato in C 53.741,00, oltre interessi e spese, conseguente alla fornitura di un prodotto disacerbante, il DualVegoil, accettato in sostituzione di altro, il Dualsol sul presupposto che si trattasse di prodotto equipollente, prodotto che, invece, avendo il principio attivo tre volte più concentrato di quello usato abitualmente, aveva determinato un danno grave alle colture.

A sostegno della domanda il Ministero produsse una relazione di un tecnico dell'Associazione Produttori Tabacco del Veneto che aveva accertato le cause del danno e stimato la perdita del prodotto.

2. Istituitosi il contraddittorio con la società convenuta che, pur confermando i fatti quali esposti dall'attore circa il nesso causale tra la distribuzione del diserbante ed il danno alle colture, eccepì l'errore dei dipendenti dellastituto che non avevano saputo dosare il prodotto, il Tribunale, acquisita la relazione tecnica e le Ric. 2020 n. 16750 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -2- prove testimoniali, con sentenza del 30/5/2008, accolse parzialmente la domanda, ritenendo la società convenuta responsabile per aver sostituito il prodotto normalmente venduto con altro non equivalente, e la corresponsabilità del Ministero, nella misura di un terzo, per non aver verificato, attraverso i suoi operatori professionali, le dosi di impiego.

Per l'effetto condannò la convenuta a risarcire all'attore la somma di C 31.373,78 oltre interessi. ecu 3. La Corte d'Appello di Venezia, adita rdal Gruppo Manara S.p.A., con sentenza n. 2386 del 2016, confermò integralmente la pronuncia di primo grado in ordine alla responsabilità della Manara e, sul quantum, condivise le valutazioni del Tribunale facendo ad esse rinvio per relationem.

4. Questa Kórte, adita dal Gruppo Manara con ricorso per cassazione, con ordinanza n. 29889 del 2017, accolse il secondo motivo (assorbiti gli altri) con il quale la sentenza era stata censurata per aver confermato la liquidazione del danno effettuata dal giudice di primo grado con motivazione apparente, omettendo di procedere ad una disamina dei motivi di censura sollevati in appello.

5. Il Ministero, riassumendo il giudizio, dedusse che la Gruppo Manara S.p.A. era decaduta dalla possibilità di contestare in appello an e quantum del danno non avendolo fatto né in primo grado, né in comparsa di risposta, né in sede di memoria ex art.180 c.p.c., né in sede di formulazione delle istanze istruttorie e chiese in subordine, l'espletamento di una CTU. La Gruppo Manara S.pA. propose l'accoglimento delle questioni dichiarate assorbite dalla cassazione, contestando non solo la quantificazione ma l'esistenza stessa del danno.

6. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 4401 del 15/10/2019, ha rigettato l'appello del Gruppo Manara ritenendo Ric. 2020 n. 16750 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -3- che, dall'esame della comparsa di costituzione e riposta, non si desumesse la contestazione del nesso causale tra l'irrorazione delle colture con il diserbante fornito ed il deterioramento delle stesse, ma soltanto la sussistenza di una responsabilità della Manara per aver fornito un prodotto diverso da quello . °J2f71/t' - concordato; r6he, su tale specifico profilo di responsabilità della Manara, neppure vi era impugnazione, sicchè l'unico punto controverso restava il danno e la sua liquidazione.

Esaminando quindi la liquidazione del danno, cioè appunto quel che era stato ritenuto dal giudice di legittimità non sorretto da motivazione effettiva, la Corte territoriale ha ritenuto che, non avendo la Manara contestato in primo grado la quantificazione, ed avendola introdotta solo in appello, la stessa doveva considerarsi inammissibile; che, in ogni caso, le valutazioni, peraltro estremamente puntuali relative allo stato delle colture svolte dal Perito Sandri, di cui agli allegati 6,7,8jerano state concretizzate nel doc. 2 di parte attrice, non contestato dalla Gruppo Manara SpA.

10. Avverso la sentenza, la Gruppo Manara SpA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con controricorso.

11. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Ric. 2020 n. 16750 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -4- Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - violazione e falsa applicazione degli artt.167, 115 c.p.c., 1218, 1223 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello, ponendo a carico dell'appellante Manara l'onere della contestazione del nesso causale tra l'irrorazione delle colture con il prodotto ed il perimento delle stesse, abbia violato le disposizioni indicate in epigrafe che avrebbero richiesto a carico del danneggiato la prova della fonte dell'obbligazione rimasta inadempiuta, del danno e del nesso causale, ed abbia erroneamente ritenuto che il perimetro del giudizio di rinvio potesse riguardare la sola contestazione del danno ma non anche quella del nesso causale, sempre negato dalla ricorrente. 1.1 II motivo, non privo di profili di inammissibilità per difetto di specificità delle censure, è(manifestamente infondato. 1.4A42_ Si osserva che quest /Carte, con l'ordinanza 29889 del 2017, ha ritenuto che la ricorrente avesse censurato le sole statuizioni relative alla quantificazione del danno, riferendosnutti i motivi, sia quello accolto sia quelli assorbiti, alla sola quantificazione, di guisa che sull'an si era certamente formato il giudicato come correttamente ritenuto dal giudice del rinvio.

Del resto la Corte del rinvio ha rilevato come, dall'esame della comparsa di costituzione e risposta dell'allora società Manara, non si desumeva la contestazione del nesso causale tra l'irrorazione delle colture con il diserbante fornito ed il danno ma solo la sussistenza della responsabilità della società per aver fornito un prodotto diverso da quello pattuito. Ne consegue la conferma della corretta valutazione, da parte del giudice del merito, sul giudicato relativo all'an.

2. Con il secondo motivo di ricorso - nullità della sentenza per violazione dell'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c; Iftotivazione apparente Ric. 2020 n. 16750 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -5- ed inesistente- la ricorrente assume che, nonostante l'annullamento, da parte di questt(j'arte, della precedente decispne perché priva di motivazione sul quantum, anche il tue.k:e di rinvio, con il riferimento ad allegati recepiti dal documento 2. 2 di parte attrice, non contestato da Manara, 17 re avrebb furia motivazione meramente apparente in quanto gli allegati richiamati non farebbero affatto riferimento all'utilizzo di un prodotto inidoneo e comunque sarebbero inintellegibili. 2.1 Il motivo è palesemente fondato. 16&:" Si ~che la sentenza impugnata è sostenuta da due rationes decidendi: la prima, con cui si è ritenuta inammissibile la contestazione sul quantum perché introdotta solo in appello; la seconda, volta ad argomentare, in ogni caso, sulle ragioni per le quali la quantificazione operata dal giudice di primo grado andava confermata.

Queste due rationes decidendi sono tra loro intrinsecamente contraddittorie 0, soprattutto, in contrasto con la pronuncia rescindente di questa Corte. Il giudice di legittimità aveva constatato il difetto di motivazione sul capo di decisione relativa alla quantificazione del danno ed aveva accolto il secondo motivo di ricorso per motivazione apparente. Se la quantificazione non fosse stata contestata validamente, bensì inammissibilmente per tardività (cioè solo in appello), come ritenuto dalla impugnata sentenza, il giudice di legittimità avrebbe rilevato, prima di procedere al vaglio della motivazione, che la questione era coperta da giudicato, di guisa che il ricorso per cassazione sarebbe stato dichiarato inammissibile.

Proprio perché non vi era, invece, alcuna inammissibilità del motivo di appello relativo al quantum, questa Corte lo ha vagliato e lo ha accolto, decisione non più mutabile. Ric. 2020 n. 16750 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -6- Ora, anche la motivazione denunciata come apparente ~Sa effettivamente taley sia per l'insostenibile asserto del giudicato sulla quantificazione 2 sia con riguardo al suo riferirsi esclusivamente alle conclusioni del perito di parte attrice che, come è dato desumere dal testo riportato in ricorso, si sarebbe limitato ad indicare "coltivazione gravemente compromessa per errore di diserbo" senza spiegare se si fosse trattato di un prodotto errato (come tale ascrivibile alla venditrice ) o di errato spargimento del prodotto (ascrivibile all'acquirente).

Né può attribuirsi apprezzabile valore motivazionale all'argomento secondo il quale la Manara si sarebbe opposta in primo grado all'espletamento di una CTU perché la Manara aveva allora contestato l'an, cioè il nesso causale e si era opposta all'ammissione di una CTU ritenendola meramente esplorativa.

3. Conclusivamente il ricorso va accolto, limitatamente al secondo motivo, mentre il primo é rigettato. La sentenza va cassata, in parte qua, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo) Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta S