Ordinanza — n. 9602/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 13461-2020 proposto da: CAFORIO AUGUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell'avvocato MARIA GIULIA CURSI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 166361 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5180/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 20/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9602/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Sul punto la Corte cost., nel convalidare la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, (C. cost., primo dicembre 2017, n. 249), afferma che la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 non presenta profili d'irragionevolezza, ma la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (§7.3).
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13461-2020 proposto da: CAFORIO AUGUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell'avvocato MARIA GIULIA CURSI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 166361 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5180/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 20/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. )7) Ric. 2020 n. 13461 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- RG. 13461/2019 Caforio Augusto C/Agenzia delle entrate Ritenuto che: Augusto Caforio ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione di avviso di accertamento per rendita catastale, ex art. 1 comma 335 I. 311/2004, in relazione a immobile sito in Roma, microzona 1, ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo, per quanto ancora rileva, che l'accertamento impugnato "contiene la descrizione delle caratteristiche evidenziabili della microzona (centro storico) cui appartiene l'immobile in esame" in conseguenza degli incrementi dei flussi turistici e delle attività di rappresentanza che hanno interessato questa parte della città in cui sono presenti importanti siti di interesse storico" e tenuto conto che l'immobile si trova "in un elegante palazzo d'epoca esternamente ben rifinito ".
Né il contribuente ha fornito sufficienti elementi dimostrativi contrari. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. CONSIDERATO CHE: Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 1 comma 335 I. 311/2004 e dell'art. 7 I. 212/2000 e art. 1 ss. RD 652/1939, ex art. 360 n. 3 c.p.c.; col secondo motivo si lamenta violazione dell'obbligo di valutare ogni elemento rilevante ai fini della decisione, con riferimento alla perizia tecnica di parte, ex art. 360 n. 5 c.p.c. Il ricorso è fondato . Con esso si pone la questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali c.d. anomale, ex art. 1 comma 335 I. 311/2004.
Sul punto la Corte cost., nel convalidare la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, (C. cost., primo dicembre 2017, n. 249), afferma che la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 non presenta profili d'irragionevolezza, ma la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (§7.3).
Costituisce principio consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giu:stificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass.22671/2019, n. 27180 del 2019).
Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario. Pertanto l'avviso di accertamento per rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004 non può ritenersi congruamente motivato ove non indichi gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 154:3 del 23/01/2020).
È stato altresì statuito che laddove l'indicazione delle "caratteristiche edilizie del fabbricato" assuma rilievo per il profilo della motivazione dell'atto volto a giustificare l'adozione della stima comparativa, esplicitate le ragioni giustificative (e i relativi dati fattuali) della revisione operata a norma del cit. comma 335, debbono altresì specificarsi le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta sulla specifica unità immobiliare oggetto del riclassamento (Cass.n. 32546 del 12/12/2019). La CTR non si è attenuta agli indicati principi, avendo ritenuto motivato l'accertamento impugnato sulla base della descrizione riferibile genericamente alla microzona (l'accertamento "contiene la descrizione delle caratteristiche evidenziabili della microzona (centro storico) cui appartiene l'immobile in esame"), in base ad apprezzamenti non circostanziati quanto alla valorizzazione catastale dell'immobile ("incrementi dei flussi turistici e delle attività di rappresentanza che hanno interessato questa parte della città in cui sono presenti importanti siti di interesse storico").
Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito, ex arlIt 384 comma 2 c.p.c., con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Il consolidarsi iréTra—Zilurtsprrtrd della giurisprudenza in epoca recente giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Comp