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Ordinanza — n. 9599/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment for lack of specific factual motivation regarding property reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9599/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision to dismiss the taxpayer's appeal. The commission had found the tax assessment insufficiently motivated because it failed to concretely link market trends to the specific property's value change. The court upheld the requirement for rigorous, case-specific reasoning rather than abstract legal references to ensure taxpayer transparency.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 335 L. 311/2004; Art. 7 L. 212/2000: The administrative act modifying property tax assessments must provide concrete, specific, and rational reasons linking market evolution to the individual unit's value, rejecting mere abstract statutory citations.

Parole chiave

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catastral reclassification tax assessment motivation property tax liability administrative transparency factual reasoning requirement stima fiscale immobiliare revisione della tassazione fiscale crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 335 della L. 311/2004
22671/2019; Cass. 10403/2019; Cass.
Art. 7 della L. 212/2000
311/2004; art. 7 della L. 212/2000; art.
Art. 3 della L. 241/90
L'unico motivo del ricorso, col quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 335 I. 311/2004; art. 7 della L. 212/2000; art. 3 L. 241/90, norme in materia di motivazione degli atti, e art. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., è infondato.
Art. 2697 c.c.
241/90, norme in materia di motivazione degli atti, e art. 2697 c.c., ex art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., è infondato.
art. 2697 c.c
241/90, norme in materia di motivazione degli atti, e art. 2697 c.c., ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9603/2020
Cass. 22671/2019
9603/2020; Cass. 22671/2019; Cass.
Cass. 10403/2019
22671/2019; Cass. 10403/2019; Cass.
Cass. 9770/2019
Cass. 23051/2019
22671/2019; Cass. 23051/2019; n.
Cass. 27180/2019
Cass. 3156/2015
Corte Cost. 249/2017
Cass. 19810/2019
Sez. 5 n. 23051/2019
Sez. 5 n. 23051/2019; Cass.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 11981-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro GERVASI FRANCESCO MARIA; - intimato - avverso la sentenza n. 5812/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 11981 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- r.g. 11981/2019 Agenzia delle entrate C/ Gervasi Francesco Maria Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di Francesco Maria Gervasi di avviso di accertamento per estimi catastali per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, Via dei Laghi, microzona 20 Salario - Trieste, ha respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, confermando la sentenza di primo grado.

La CTR ha ritenuto, in base alla procedura di riclassamento effettuata ai sensi dell'art. 1 comma 335 della I. 311/2004, come interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che l'avviso di accertamento non fosse sufficientemente motivato, in relazione all'immobile in oggetto, tale da giustificare il nuovo classamento. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che:

1. L'unico motivo del ricorso, col quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 335 I. 311/2004; art. 7 della L. 212/2000; art. 3 L. 241/90, norme in materia di motivazione degli atti, e art. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., è infondato.

2. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona Xass. 9603/2020; Cass. 22671/2019; Cass. 10403/2019; Cass. 9770\2019; Cass. 22671/2019; Cass. 23051/2019; n. 27180 del 2019).

3. Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento. L'amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr.

Cass. n. 3156/2015). L'obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, anche secondo la Corte cost., primo dicembre 2017, n. 249 - che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d'irragionevolezza - deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (§7.3 Corte cost.249/17, cit.).

4. È stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

5. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione (conf.

Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 - 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all'iniziativa dell'ente„ rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare - sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale - la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell'art. 1 della legge n. 311/2004.

6. Conclusivamente, l'atto di riclassamento ai sensi della normativa indicata deve contenere l'indicazione:

a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona;

b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass.N. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

7. La CTR si è sostanzialmente attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, per cui il ricorso va respinto, avendo la Commissione regionale accertato la carenza della motivazione della nuova rendita catastale non riferibile in modo concreto all'immobile, non essendo sufficiente, come ritenuto dall'Ufficio, il riferimento nell'avviso impugnato alla normativa applicata e al significativo scostamento (oltre la soglia si significatività del 35%). In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia vanno compensate integralmente le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese dell'intero processo. Roma, 17 no