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Ordinanza Interlocutoria — n. 9573/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 9573/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9573/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13095-2021 proposto da: ODDI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO BENTIVOGLIO 33, presso lo studio dell'avvocato DIEGO GIANNOLA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro REGIONE ABRUZZO; - intimata - avverso l'ordinanza n. 24614/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata 11 04/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott, ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con ordinanza 4 novembre 2020, n. 24614, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso principale di Paola Oddi, in servizio presso l'avvocatura della Regione Abruzzo in posizione giuridica D3 quale funzionario esperto avvocato, avverso l'ordinanza, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., della Corte d'appello di L'Aquila, confermativa della sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti della Regione, per danni conseguenti al non corretto svolgimento delle procedure di assegnazione di incarichi dirigenziali temporanei (con assorbimento del ricorso incidentale di questa), condannando la predetta alla rifusione delle spese giudiziali in suo favore;

Regesto Legislator

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art. 281sexies c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 9573/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 24614/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata 11 04/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott, ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con ordinanza 4 novembre 2020, n. 24614, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso principale di Paola Oddi, in servizio presso l'avvocatura della Regione Abruzzo in posizione giuridica D3 quale funzionario esperto avvocato, avverso l'ordinanza, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., della Corte d'appello di L'Aquila, confermativa della sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti della Regione, per danni conseguenti al non corretto svolgimento delle procedure di assegnazione di incarichi dirigenziali temporanei (con assorbimento del ricorso incidentale di questa), condannando la predetta alla rifusione delle spese giudiziali in suo favore;

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio tempestività dell'istanza di ricusazione impugnazione di decisioni amministrative risarcimento per errore giudiziario termine di revisione istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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art. 281sexies c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13095-2021 proposto da: ODDI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO BENTIVOGLIO 33, presso lo studio dell'avvocato DIEGO GIANNOLA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro REGIONE ABRUZZO; - intimata - avverso l'ordinanza n. 24614/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata 11 04/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott, ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con ordinanza 4 novembre 2020, n. 24614, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso principale di Paola Oddi, in servizio presso l'avvocatura della Regione Abruzzo in posizione giuridica D3 quale funzionario esperto avvocato, avverso l'ordinanza, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., della Corte d'appello di L'Aquila, confermativa della sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti della Regione, per danni conseguenti al non corretto svolgimento delle procedure di assegnazione di incarichi dirigenziali temporanei (con assorbimento del ricorso incidentale di questa), condannando la predetta alla rifusione delle spese giudiziali in suo favore;

2. ella si doleva del capo di propria condanna alla rifusione, in favore della Regione Abruzzo, delle spese di giudizio, chiedendone la revocazione perché fondata sull'erroneo presupposto di tempestività della notificazione del controricorso con ricorso incidentale (il 19 giugno 2015 e poi depositato il 9 luglio 2015) rispetto alla notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale (avviata il 6 maggio 2015 e) ricevuta all'Avvocatura Generale dello Stato 1'11 maggio 2015, ma effettuata pure a mezzo PEC il 6 maggio 2015: pertanto inammissibile per tardività;

3. con atto notificato il 3 maggio 2021 ricorreva per revocazione con unico motivo; la Regione Abruzzo, ritualmente intimata, non svolgeva difese. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. comportante violazione e falsa applicazione degli artt. 91, primo comma e 370, primo comma c.p.c., per mancata percezione della Ric. 2021 n. 13095 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- notificazione del ricorso di Paola Oddi (oltre che a mezzo del servizio postale avviata il 6 maggio 2015 e ricevuta all'Avvocatura Generale dello Stato 1'11 maggio 2015) a mezzo PEC il 6 maggio 2015, ignorata dalla Corte di Cassazione, decisiva ai fini della statuizione sulle spese di giudizio (in favore della Regione Abruzzo), non spettanti per la tardiva notificazione del suo controricorso (con ricorso incidentale) il 19 giugno 2015 (unico motivo);

2. non sussistono i presupposti per la decisione nell'odierna adunanza camerale, a norma degli artt. 391 bis, quarto comma e 380bis, ultimo comma c.p.c., sicché la causa deve essere rimessa per la trattazione alla pubblica udienza, similmente a quanto operato da questa Corte (Sez. VI—III) con ordinanza interlocutoria 31 marzo 2021, n. 8977;

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione. Così deciso nella Adunanza camerale del 14 dicembre 2021 Il Presidente (dott. Adr