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Ordinanza Interlocutoria — n. 9569/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands social security ticket exemption case to Labor Section due to lack of jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9569/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the INPS's interlocutory appeal regarding a ticket exemption decree, ruling that the case lacks the necessary conditions for decision under the current procedure. The INPS argued it lacked standing to contest the specific medical conditions recognized for the exemption, while the assisted and the ASL remained as parties. Consequently, the Court determined the matter must be transferred to the Labor Section to ensure proper jurisdictional handling.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 10, comma 1, lett. b) c.p.c.: When a social security institution contests a medical certification for ticket exemptions without standing, the case must be remitted to the specialized Labor Section for proper adjudication.

Parole chiave

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social security ticket exemption lack of standing jurisdictional remand medical certification Labor Section transfer spese per malattia prese in carico esenzione dall'assicurazione malattie spese legate all'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 10, comma 1, lett. b) c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11403-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell'avvocato MANUELA MASSA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI; - ricorrente- contro MIRVI MAURO; - intimato - avverso il decreto di omologa n. RG 1264/2018 del TRIBUNALE di LATINA, depositato il 06/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Ric. 2020 n. 11403 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - Lavoro proc. N. 11403/2020 tra INPS (Parte ricorrente) e Mirvi + 1 (Parti intimate) Con decreto del 6.11.19 il trib. di Latina ha omologato accertamento tecnico preventivo che ha riconosciuto condizioni sanitarie dell'assistita in epigrafe per fruire dell'esenzione ticket spese sanitarie a decorrere dalla domanda ed ha condannato l'INPS a pagare 1500 per spese. Avverso tale decreto ricorre l'INPS per un motivo (che lamenta ai fini delle spese il proprio difetto di legittimazione in relazione alla prestazione richiesta e riconosciuta); l'assistita e l'ASL sono rimaste intimate.

Il Collegio ritiene che non sussistono le condizioni per decidere la controversia secondo il rito adottato e che pertanto la causa deve essere trasmessa alla Sezione Lavoro della Corte. P.q.m. dispone trasmettersi gli atti alla Sezione Lavoro della Corte. Così de ma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021. Il Presi Marghe ta Depcsita