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Ordinanza Interlocutoria — n. 9566/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation remits case due to conflicting precedents on whether attempted but failed service constitutes valid notification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9566/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the interlocutory appeal inadmissible because the conditions for a chamber hearing were not met. The INPS argued that the appeal was invalid due to a procedural defect in service, while the lower court found the service valid despite the postal worker's return of the document. The court remitted the case to the Fourth Labor Section because existing precedents present conflicting interpretations regarding whether an attempted but unsuccessful service renders the notification null or merely non-existent.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.; The Court of Cassation cannot decide on the distinction between nullity and non-existence of attempted service when conflicting precedents exist, requiring remittal for further examination.

Parole chiave

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attempted service notification nullity versus non-existence procedural defect service conflicting precedents interlocutory appeal inadmissibility ricalcolo di prestazioni d'invalidità risarcimento per errore giudiziario restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n.
Art. 435, cod. proc. civ.
e sostiene, in sintesi, che il ricorso in appello era stato notificato il 21 marzo 2017, prima dell'udienza di comparizione fissata per il 3 aprile 2017, seppure senza rispetto del termine di 25 giorni previsto dall'art. 435 cod.
Art. 291, cod. proc. civ.
più in generale la tesi dell'inesistenza, che renderebbe inapplicabile alla notifica tentata ma non andata a buon fine il disposto dell'art. 291 cod.
Art. 330, cod. proc. civ.
Art. 137, cod. proc. civ.
Art. 160, cod. proc. civ.
Art. 156, cod. proc. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
art. 435 cod. proc. civ
e sostiene, in sintesi, che il ricorso in appello era stato notificato il 21 marzo 2017, prima dell'udienza di comparizione fissata per il 3 aprile 2017, seppure senza rispetto del termine di 25 giorni previsto dall'art. 435 cod. proc. civ.; _1.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27911/2019
Cass. n. 1379/2021
27911/2019 e Cass. n. 1379/2021; 2.1.
Cass. n. 17378/2021
civ., è stata fatta propria da Cass. n. 17378/2021, Cass.
Cass. n. 384/2021
17378/2021, Cass. n. 384/2021, Cass.
Cass. n. 15924/2020
384/2021, Cass. n. 15924/2020, Cass.
Cass. n. 9663/2020
Cass. n. 2174/2017
Cass. n. 5663/2018
Cass. n. 5663/2018). P. Q. M. La Corte, visto l'art. 380 bis, 3° comma, cod. proc. civ., rilevato che non sussistono le condizioni per la definizione in adunanza camerale rimette la causa alla Sezione Quarta Lavoro Così deciso nell'adunanza camerale del 26 ottobre 2
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12672-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CHERUBINA CIRIELLO, ANGELO GUADAGNINO; - ricorrente - contro DISTASO ARCANGELO, domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ROMEO NICOLA TIGRE, GAETANO CARBONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1885/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 26/09/2019; ita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNALISA DI P_AOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Bari ha dichiarato improcedibile l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato l'Istituto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di Arcangelo Distaso, liquidato in complessivi € 40.219,00;

2. la Corte territoriale, premesso che l'appellato si era costituito in giudizio eccependo l'improcedibilità del gravame, ricevuto dopo che ( ,n ordinanza del 3 aprile 2017 era stata autorizzata la rinnovazione li notifica, ha rilevato che in effetti non sussistevano i presupposti per l'autorizzazione richiesta, giacché la notifica era stata solo tentata il 24 marzo 2017 e non era andata a buon fine in quanto l'addetto del Servizio Postale aveva restituito l'atto per irreperibilità del destinatario;

3. il giudice d'appello ha evidenziato che non si era in presenza di una notifica nulla, che presuppone il perfezionamento della procedura notificatoria, ed ha aggiunto che l'istituto, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, avrebbe dovuto riattivare con immediatezza la procedura e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento;

4. ha precisato che allorquando, come nella fattispecie, il difensore ,,ercita l'attività nell'ambito della circoscrizione di assegnazione l'accertamento del domicilio professionale è a carico del notificante e va effettuato con il previo riscontro presso l'albo professionale, al Ric. 2020 n. 12672 sez. ML - ud. 26-10-2021 -2- quale, nel caso di specie, era stato comunicato l'avvenuto trasferimento dello studio legale da Via Sabotino n. 5 a Via Gramsci n. 103;

5. infine ha evidenziato che la procedibilità del ricorso non è disponibile dalle parti e, pertanto, nessun rilievo poteva essere attribuito all'avvenuta costituzione dell'appellato;

6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'INPS sulla .,se di un unico motivo al quale ha opposto difese Arcangelo Distaso;

7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.330, 137, 160, 435, 291 e 156 cod. proc. civ. e sostiene, in sintesi, che il ricorso in appello era stato notificato il 21 marzo 2017, prima dell'udienza di comparizione fissata per il 3 aprile 2017, seppure senza rispetto del termine di 25 giorni previsto dall'art. 435 cod. proc. civ.; _1. l'Istituto non era rimasto inerte in quanto all'udienza di comparizione, celebrata a distanza di soli nove giorni dalla mancata consegna del plico per irreperibilità, aveva chiesto termine per la rinnovazione e, dopo averlo ottenuto, aveva rinotificato l'atto nel nuovo domicilio del difensore; 1.2. precisa che la notifica non può essere ritenuta omessa qualora, come nella fattispecie, si concluda anche la fase della consegna, sia pure con l'attestazione dell'irreperibilità del destinatario dell'atto; 1.3. aggiunge che in ogni caso il vizio era stato sanato dalla costituzione del Distaso il quale non si era limitato a eccepire l'improcedibilità ma aveva svolto difese anche nel merito; 2020 n. 12672 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -3- 2. il Collegio, disattendo la proposta del relatore, ritiene che non sussistano le condizioni per la definizione in adunanza camerale perché, in fattispecie analoghe a quella che qui viene in rilievo, a diverse conclusioni sono pervenute, quanto al discrimine fra nullità ed inesistenza della notificazione in relazione alla fase di consegna, ed ai conseguenti riflessi sull'inammissibilità dell'appello, Cass. n. 27911/2019 e Cass. n. 1379/2021; 2.1. più in generale la tesi dell'inesistenza, che renderebbe inapplicabile alla notifica tentata ma non andata a buon fine il disposto dell'art. 291 cod. proc. civ., è stata fatta propria da Cass. n. 17378/2021, Cass. n. 384/2021, Cass. n. 15924/2020, Cass. n. 9663/2020, ma a questo i ._lirizzo si contrappone quello che ritiene che « la mancata esecuzione della consegna per irreperibilità integra una notificazione compiuta, in quanto il processo notificatorio risulta ultimato, anche se con l'attestazione di irreperibilità del destinatario» e ne trae la conseguenza che la notificazione in tal caso è nulla, non inesistente ( Cass. n. 2174/2017;

Cass. n. 5663/2018). P. Q. M. La Corte, visto l'art. 380 bis, 3° comma, cod. proc. civ., rilevato che non sussistono le condizioni per la definizione in adunanza camerale rimette la causa alla Sezione Quarta Lavoro Così deciso nell'adunanza camerale del 26 ottobre 2