Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual arguments and insufficient content-form compliance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the strict content and form requirements for cassation petitions. The appellant argued that the lower court erred in applying revocatory action rules but did not specify the exact acts, procedural steps, or factual contradictions in the record. The court ruled that without specific arguments demonstrating how the lower court's reasoning violated the law, the appeal cannot be examined on merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, 10 co. n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A cassation appeal alleging violation of law is inadmissible if it lacks specific factual arguments intelligibly demonstrating the contradiction between the lower court's reasoning and the cited legal norms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26550-2020 proposto da: TRIFONI IMPERATORI MARTA, rappresentata e difesa dall'avvocato TOMMASO LONGO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO N. 83, Pec: tommasolongo@ordineavvocatiroma.orq - ricorrente - contro MERCUZIO SECURITISATION SRL, e per essa quale mandataria DoValue Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ELIO LUDINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA VIA ALBERICO II N. 33, - controrícorrente - contro FORGIONE EMILIANO; - intimato - avverso la sentenza n. 3789/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANNA MOSCARINI. Considerato che: 1.Unicredit Banca SpA, con atto di citazione del 12 novembre 2008, convenne davanti al Tribunale di Roma Emiliano Forgione e Marta Trifoni Imperatori per sentir pronunciare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., ovvero in via subordinata la simulazione, dell'atto di compravendita con il quale il primo aveva trasferito alla seconda la proprietà di un immobile sito in Fontenuova. A sostegno della domanda la Banca dedusse di essere creditrice del Forgione, che si era costituito fideiussore in favore di Organizzazione Romana Panificazione s.n.c. per il complessivo importo di C 135.386,79 oltre interessi, portato da un decreto ingiuntivo non opposto, e che il Forgione, con l'atto di compravendita, si era privato dell'unica garanzia del credito da essa vantato nei suoi confronti.
Il Forgione rimase contumace mentre si costituì la Trifoni Imperatori contestando l'avversa domanda ed assumendo, in particolare, di non essere a conoscenza dell'esposizione debitoria del Forgione. 2.11 Tribunale adito dispose l'espletamento di una CTU e, all'esito, decise la causa accogliendo la domanda ex art. 2901 c.c. formulata dalla Banca.
3. A seguito di appello della Trifoni Imperatori, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 27/7/2020, ha rigettato l'appello confermando la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'azione revocatoria ordinaria, quali una concezione lata di credito, l'eventus damni consistente nel depauperamento del patrimonio del debitore e la consapevolezza da parte del debitore e del terzo di ledere le garanzie del credito.
3. Avverso la sentenza la Trifoni Imperatori ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Ha resistito la Mercuzio Securitisation srl, cessionaria del credito vantato nei confronti del Forgione, e per essa la mandataria DoValue SpA, con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente 'al decreto di fissazione dell'adunanza.
La ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso - erronea e falsa applicazione dei principi in tema di onere della prova, erronea e falsa applicazione dei principi sulle presunzioni semplici - Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 2901, 2697, 2721, 2724, 2726 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. -la ricorrente assume che la Corte d'Appello abbia violato le norme sull'apprezzamento delle prove, sul riparto dell'onere probatorio e sulle presunzioni, basando il proprio accertamento su una circostanza - mancato pagamento del prezzo- che non avrebbe costituito oggetto di specifica deduzione o contestazione, essendo stato il prezzo versato in parte in contanti in parte previo accollo del mutuo originariamente stipulato.
La Corte d'Appello avrebbe motivato in modo del tutto apparente peraltro ponendo a fondamento del procedimento logico che sorregge la motivazione fatti non specificatamente contestati pur vertendosi su un procedimento contumaciale. Il giudice avrebbe dovuto ritenere pacifica la circostanza che il prezzo era stato corrisposto, ed accertare se il creditore, che era onerato della prova degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria, anche per il principio di prossimità o vicinanza della prova, avesse o meno ottemperato a tale onere. Il ragionamento presuntivo, peraltro, non avrebbe potuto basarsi sulla pretesa sproporzione del prezzo pagato per l'acquisto rispetto a quello stimato dal CTU .in quanto detta differenza rientrava nella normale alea della trattativa.
Ne risultava, pertanto, inficiato l'elemento logico del ragionamento inferenziale. 1.1 Il ricorso, quanto alla denunciata violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., è inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso che la ricorrente non individua specificamente né l'atto, né la sede processuale, né la relativa collocazione nella produzione depositata dinanzi a questa Corte, ove sarebbero indicati i fatti asseritamente non contestati, in ciò discostandosi dal consolidato indirizzo di legittimità sui requisiti di contenuto-forma del ricorso. "Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, 10 co. n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., 3, n. 828 del 16/1/2007, Cass, L, n. 17570 del 21/82020).
Quanto, poi, alla dedotta violazione delle norme sulle presunzioni, la stessa è inammissibile perché, una volta constatato che la Corte territoriale ha fondato la decisione su argomenti plurimi e concordanti, la doglianza si traduce nella mera sollecitazione ad una non consentita rivalutazione del compendio probatorio da parte del giudice di legittimità. Invero le censure, che hanno tutte natura fattuale, sono volte ad evocare una nuova e diversa valutazione dei presupposti dell'azione revocatoria, operata mediante la mera ed apodittica contrapposizione di una difforme interpretazione rispetto a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata.
Né la ricorrente ha riprodotto il processo motivazionale che intende criticare con ciò violando ancora una volta i criteri di contenuto-forma del ricorso.
2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 5600 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15 °/(:). Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta -Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 2 febbraio 2022 Il Presidente Ad aide Amendola DEPOSrFATO I