Court dismisses appeal regarding actio pauliana for datio in solutum as non-owed performance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Maria Elisabetta Masu against a lower court ruling that revoked a property transfer deemed an actio pauliana. The lower court found the transfer constituted a non-owed payment (datio in solutum) to extinguish a debt, violating the creditor's equal treatment. The Court held that such discretionary transfers lack the 'owed' character required for revocation under Article 2901 of the Civil Code, distinguishing them from technical debt performance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 c.c.; The actio pauliana for ordinary revocation applies only to owed acts; a datio in solutum is a discretionary choice extinguishing an obligation and thus revocable, not protected as a necessary performance.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22270-2020 proposto da: MASU MARIA ELISABETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO SASSO e domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: avv.francescosasso@pec.it - ricorrente - contro DE FALCO PAOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato ARIANNA DENULE e domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: avvariannadenuleeblegaimaiLit - controricorrente - contro PRINCIVALLE MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIANO TAVERA e domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec:
Giuhano.tavera@pecordineavvocati.ss.it - con troricorrente - contro PRINCIVALLE FRANCESCO LUIGI CARMINE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO SPANU e domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: Giulio.spanu@pec.it - controricorrente - avverso la sentenza n. 508/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata 1'08/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI. Considerato che: 1.Paola De Falco, creditrice di Marco Princivalle per effetto di una scrittura privata con la quale quest'ultimo aveva riconosciuto il proprio debito nei di lei confronti per C 125.000 già oggetto di decreto ingiuntivo, propose domanda ex art. 2901 c.c. volta a sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto con il quale il debitore aveva trasferito al figlio Luigi Carmine Princivalle, con il consenso della madre Maria Elisabetta Masu, il diritto di piena proprietà su immobili siti in comune di Alghero.
Il Tribunale di Sassari accolse la domanda rilevando che l'atto dispositivo diminuiva il patrimonio del debitore. La tesi dei convenuti, volta a rappresentare che l'atto traslativo costituiva atto di adempimento di un debito scaduto di natura alimentare cui il Princivalle era impegnato in favore della prima moglie e del figlio in forza di un accordo tra loro stipulato, fu disattesa in ragione del fatto che il debito di natura alimentare era stato caducato a seguito della pronuncia della sentenza di divorzio, intervenuta tra il Princivalle e la Masu, che aveva statuito unicamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza riconoscere il debito alimentare. 2_ La Masu e il tiliò Francesco Luigi Princivalle proposero appello insistendo sulla tesi della natura onerosa dell'atto di trasferimento immobiliare posto in essere quale adempimento di un debito scaduto e la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza dell'8/11/2019, ha rigettato l'appello ritenendo che l'atto in questione costituisse dallo in solutum e cioè un atto non dovuto ma basato sulla libera determinazione del debitore, soggetto, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, ad azione revocatoria ordinaria.
Ed ha ritenuto sussistere tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, dell'actio pauliana ex art. 2901 c.c. in ragione dello stretto legame di parentela tra le parti e della presunzione di conoscenza del pregiudizio da parte del terzo.
3. Avverso la sentenza la Masu ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resistono, con distinti controricorsi, Marco Princivalle, Francesco Luigi Princivalle e Paola De Falco.
4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. La ricorrente e Marco Princivalle hanno depositato memoria Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione o falsa applicazione ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. laddove la sentenza impugnata ha disposto la revoca dell'atto di "datio in solutum" perché, pur costituendo atto dovuto in quanto adempimento di un debito scaduto, è stato erroneamente considerato lesivo della par condicio credítorum mutuata dalla revocatoria fallimentare ed inapplicabile al caso de quo perché revocatoria ordinaria - la ricorrente contesta gli argomenti della impugnata sentenza che non hanno ritenuto sussistente il connotato di doverosità dell'atto dispositivo.
In secondo luogo la sentenza è censurata laddove ha invocato l'esigenza di tutelare la par condicio creditorum che non ricorrerebbe quale requisito della revocatoria ordinaria ma di quella fallimentare. 1.1 II motivo è manifestamente infondato. La datio in solutum costituisce, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l'espressione di una scelta volitiva che preclude ogni carattere di "atto dovuto" al meccanismo negoziale. Si veda sul punto quanto chiaramente statuito da Cass., 6-1, n. 26927 del 14/11/2017 secondo la quale la "datio in solutum", (nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 I.fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto".
Del tutto avulsa dalla ratio decidendi dell'impugnata sentenza è la censura con la quale si rileva l'incongruenza del richiamo alla par condicio creditorum che sarebbe stata erroneamente invocata in sede di revocatoria ordinaria, trattandosi di istituto valevole per quella fallimentare: la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla par condicio creditorum sicchè la censura appare del tutto incomprensibile.
2. Conclusivamente il ricorso è rigettato perché manifestamente infondato. La ricorrente è condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna parte resistente liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna Maria Elisabetta Masu Francesco Princivalle e Marco Princivalle a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore di Paola De Falco, mentre compensa le spese tra Francesco Princivalle, Marco Princivalle e Maria Elisabetta Masu. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta -Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in da