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Ordinanza — n. 9440/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness; appeal filed after statutory deadline expired without valid suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9440/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline had expired. The appellant argued for a suspension of the deadline due to a prior request for restitution of funds, but the Court rejected this, noting the lack of necessary judicial connection between the two claims. Consequently, the appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 385 c.p.c.: The appeal is inadmissible if filed after the expiration of the time limit, and the suspension of deadlines does not apply to opposition proceedings against enforcement unless a direct prejudicial connection exists with a non-suspended claim.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory time limit expiration suspension of deadlines prejudicial connection requirement enforcement opposition proceedings motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
articolo 615 c.p
Quest'ultima propose opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c.
articolo 353 c.p
Il Tribunale ritenne nulla la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, e di conseguenza illegittima la dichiarazione di contumacia del Condominio; provvede di conseguenza ai sensi dell'articolo 353 c.p.c.
articolo 327 c.p
La sentenza d'appello è stata infatti pubblicata il 19.2.2019; il termine per impugnarla, ai sensi dell'articolo 327 c.p.c., è scaduto il 19 agosto 2019; il ricorso per cassazione è stato invece proposto il 19.9.2019.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15449 del 21/07/2020
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20354 del 28/09/2020
658507 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20354 del 28/09/2020, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 20745 del 28/09/2009
Sez. 3, Sentenza n. 20745 del 28/09/2009, Rv.
Cass. 24047/09
Cass. 95/17
Quanto a Cass. 95/17, invece, essa non costituisce un "precedente", in quanto in quel caso venne esclusa l'applicabilità della sospensione feriale dei termini, e solo obiter dictum in motivazione venne richiamato, a mo' d'esempio delle ipotesi in cui la sospensione non opera, il precedente già ricordato di Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29535-2019 proposto da: MARCHESI MARIA CHIARA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA UGO DA COMO 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA BARBUTO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro CONDOMINIO ONDA BLU di VIA MO PICCOLO 5 Loc. Ptincipina Mare - Grosseto (GR), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato FABIO VERONI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO CECIARINI; controricorrente - avverso la sentenza n. 260/2019 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 19/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Il condominio del fabbricato sito a Grosseto, via Rio Piccolo n. 5, denominato "Condominio Onda Blu" (d'ora innanzi, per brevità "il Condominio"), essendo munito di titolo esecutivo, nel 2014 iniziò l'esecuzione forzata nei confronti di Maria Chiara Marchesi. Quest'ultima propose opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace di Perugia. Il Giudice di pace di Perugia, nella contumacia del Condominio, con sentenza 17 ottobre 2014 n. 910 accolse l'opposizione. Tale sentenza venne appellata dal Condominio.

2. Il Tribunale di Perugia, con sentenza 19 febbraio 2019 n. 260 accolse il gravame. Il Tribunale ritenne nulla la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, e di conseguenza illegittima la dichiarazione di contumacia del Condominio; provvede di conseguenza ai sensi dell'articolo 353 c.p.c. rimettendo le parti dinanzi al Giudice di pace di Perugia.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Maria Chiara Marchesi, con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Il Condominio ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo va dichiarato inammissibile per tardività. Ric. 2019 n. 29535 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -2- 2. La sentenza d'appello è stata infatti pubblicata il 19.2.2019; il termine per impugnarla, ai sensi dell'articolo 327 c.p.c., è scaduto il 19 agosto 2019; il ricorso per cassazione è stato invece proposto il 19.9.2019.

Non giova alla ricorrente la sospensione feriale dei termini, istituto inapplicabile alle controversie in materia di opposizione all'esecuzione. 2.1. Nemmeno ha rilievo, ai fini dell'applicazione della sospensione feriale dei termini processuali, la circostanza (invocata dalla ricorrente nella memoria illustrativa) che l'opponente, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, oltre ad opporsi all'esecuzione aveva richiesto la rifusione della somma di euro 136, già versata al condominio. Infatti questa Corte ha già ripetutamente affermato che "il giudi.zio in cui vi sia connessione per pregiudkialità fra una domanda pregiudicante non soggetta alla sospensione feriale dei termini e una o più domande pregiudicate ad essa assoggettate - fino a che il giudkio d'impligna.zione non scioglie la connessione, in quanto al relativo giudice è devoluta la causa pregiudicante - resta soggetto interamente alla esclusione della sospensione stessd' (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15449 del 21/07/2020, Rv. 658507 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20354 del 28/09/2020, Rv. 659254 - 01;

Sez. 3, Sentenza n. 20745 del 28/09/2009, Rv. 609441 - 01). 2.2. Non pertinenti, pertanto, rispetto al caso di specie, sono i due precedenti invocati dal ricorrente a pagina 2 della propria memoria. Quanto a Cass. 24047/09, infatti, quel giudizio aveva ad oggetto una vicenda in cui l'opponente all'esecuzione aveva domandato non già la restituzione di somme già versate nell'ambito del medesimo rapporto oggetto dell'esecuzione forzata, ma aveva domandato al proprietario di un immobile, che agiva esecutivamente per il rilascio, il controvalore Ric. 2019 n. 29535 sez.

M3 - ud. 02-02-2022 -3- delle migliorie apportate all'immobile stesso: una domanda, pertanto, che non si poneva affatto in rapporto di pregiudizialità rispetto alla legittimità dell'esecuzione. Quanto a Cass. 95/17, invece, essa non costituisce un "precedente", in quanto in quel caso venne esclusa l'applicabilità della sospensione feriale dei termini, e solo obiter dictum in motivazione venne richiamato, a mo' d'esempio delle ipotesi in cui la sospensione non opera, il precedente già ricordato di Cass. 24047/09, che per quanto detto non è pertinente rispetto al nostro caso.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Maria Chiara Marchesi alla rifusione in favore di Condominio "Onda Blu" delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 2 febbraio 2022. Ric. 2019 n. 29535 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -4- Il Presidente (Adel