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Ordinanza — n. 9439/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, ruling generic contestation of active standing is ineffective under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9439/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Second Instance Court's rejection of the heirs' claim for restitution of legal fees. The lower court held that the defendant failed to specifically contest the plaintiffs' status as heirs, rendering their generic objection to active standing inadmissible. Consequently, the court ruled that facts alleged by the plaintiff must be deemed admitted under Article 115 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 167, Art. 115 c.p.c.; The defendant must contest specific factual allegations analytically; a generic denial of active standing without further specification is ineffective and leaves the plaintiff's claims admitted.

Parole chiave

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active standing generic contestation Code of Civil Procedure admission of facts heirs of deceased restitution of fees procedural default condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 167 c.p.c.
384, ultimo comma, c.p.c., in applicazione del seguente principio di diritto: "il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
b) quando il convenuto non contesta (art. 115 c.p.c.) la titolarità del credito, salva però in quest'ultimo caso la facoltà del giudice di ritenerla comunque insussistente sulla base di altre e diverse prove.
Art. 384 c.p.c.
Art. 385 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da ivt/ parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 167 c.p
384, ultimo comma, c.p.c., in applicazione del seguente principio di diritto: "il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c.
art. 115 c.p
b) quando il convenuto non contesta (art. 115 c.p.c.) la titolarità del credito, salva però in quest'ultimo caso la facoltà del giudice di ritenerla comunque insussistente sulla base di altre e diverse prove.
art. 2033 c.c
Nei paragrafi dal secondo al quinto la suddetta comparsa affronta questioni diverse dalla titolarità del credito in capo agli attori: ivi dedusse, infatti, di non essere lei la debitrice (5 2); che non sussistevano i presupposti di cui all'art. 2033 c.c.
articolo 115 c.p
di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità, e se non lo fa i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'articolo 115 c.p.c..
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29307-2019 proposto da: CINTI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PADOVA, 82, presso lo studio dell'avvocato BRUNO AGUGLIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO MARINELLI; - ricorrente - contro EGRESSY ANNA MARIA, EGRESSY ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio dell'avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN PAOLO SARDOS ALBERTINI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 555/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 29/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Secondo quanto riferito nel ricorso, nel 2006 Ada Auersperg conferì a Janja Novak l'incarico di "tiattivnione della procedura di dencq.ionalkaione" della proprietà di un suo immobile sito a Lubiana, secondo la legislazione introdotta dalla Slovenia che prevedeva la restituzione agli aventi diritto dei beni espropriati alla fine del secondo conflitto mondiale, ovvero, per i beni andati persi, l'erogazione di indennità risarcitorie stabilite dalla legge. L'incarico prevedeva che Janja Novak avrebbe curato l'intera procedura, e si sarebbe fatta carico delle spese legali.

Dopo questi fatti Ada Auersperg venne a mancare.

2. Nel 2013 gli eredi di Ada Auersperg (Anna Maria Egressy e Roberto Egressy) convennero dinanzi al Tribunale di Gorizia Jaja Novak, assumendo che, quando ricevettero dall'Autorità slovena l'indennizzo loro dovuto, l'avvocato incaricato di seguire la procedura aveva prelevato da esso, e trattenuto, l'importo dovutogli a titolo di spese legali. Dedussero che Jaja Novak, col contratto di cui sopra, a fronte del compenso ricevuto aveva garantito che si sarebbe accollata anche le spese legali della procedura, e chiesero la condanna della convenuta alla restituzione del relativo importo, pari a circa 20.000 euro.

3. Jaja Novak si costituì sollevando varie eccezioni di merito e, in comparsa conclusionale, contestò che gli attori fossero eredi di Ada Auersperg. Ric. 2019 n. 29307 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -2- Nel corso del giudizio Jaja Novak morì, e la sua domanda venne coltivata dall'erede Patrizia Cinti.

4. Con sentenza 27.6.2017 n. 240 il Tribunale di Gorizia accolse la domanda. La sentenza venne appellata dalla soccombente.

5. Con sentenza 29.7.2019 n. 555 la Corte d'appello di Trieste rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne che: -) l'eccezione di "difetto di legittimazione attiva" (rectius, difetto di titolarità attiva del credito in capo agli attori) non è rilevabile d'ufficio, e doveva essere sollevata a pena di decadenza venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, ex art. 167 c.p.c.; -) gli attori, invertendo nel corso del giudizio l'ordine delle domande da essi formulate (il risarcimento del danno in via principale, la restituzione dell'indebito in via subordinata) non fossero incorsi M alcuna inammissibile mutatio libelli; -) Patrizia Cinti, quale erede di Jaja Novak, doveva rispondere dei debiti di quest'ultima, ivi compreso quello scaturente dalla violazione dell'obbligo, contrattualmente assunto, di farsi carico delle spese della procedura di denazionalizzazione.

6. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Patrizia Cinti con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria. Resistono Anna Maria e Roberto Egressy. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2019 n. 29307 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -3- 1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto tardiva l'eccezione di "difetto di legittimazione" da lei sollevata. Sostiene che: -) la costituzione in giudizio avvenne tempestivamente; -) l'eccezione di "difetto di legittimazione" venne formulata nella comparsa di costituzione e risposta; -) in ogni caso la titolarità del diritto in capo agli attori doveva essere accertata d'ufficio.

2. La censura con cui la ricorrente sostiene di avere tempestivamente sollevato l'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito in capo agli attori è inammissibile per due ragioni: -) sia perché la ricorrente non trascrive o riassume il contenuto della propria comparsa di risposta, in violazione dell'onere prescritto a pena di inammissibilità d n'articolo 366, n. 6, c.p.c., così come costantemente interpretato da questa Corte; -) sia perché la suddetta censura è irrilevante, in quanto estranea alla ratio decidendi: la Corte d'appello infatti ha ritenuto tardiva la suddetta eccezione non già perché contenuta in una comparsa di costituzione tardivamente depositata, ma perché formulata per la prima volta solo nella comparsa conclusionale. 2.1.

Quanto alla seconda censura, la ricorrente è nel vero quando sostiene che la titolarità attiva del credito va provata dall'attore, e che l'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto è rilevabile d'ufficio (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371 - 01). Tuttavia è anche vero che la suddetta sentenza (5§ 55 e 56 dei "Motivi della decisione") ha chiarito che l'onere di allegazione e prova, da parte Ric. 2019 n. 29307 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -4- dell'attore, della titolarità del credito fato valere in giudizio si considera assolto (e quindi il convenuto non può più eccepire il difetto di titolarità attiva dell'obbligazione) in due casi:

a) quando il convenuto svolge difese incompatibili con la contestazione della titolarità del credito;

b) quando il convenuto non contesta (art. 115 c.p.c.) la titolarità del credito, salva però in quest'ultimo caso la facoltà del giudice di ritenerla comunque insussistente sulla base di altre e diverse prove. 2.2. L'applicazione dei suddetti principi al presente giudizio rende manifesta l'infondatezza del ricorso. Rileva infatti questa corte dall'esame degli atti - consentito dalla natura del vizio denunciato - che Janja Novak, allorché si costituì in primo grado, lo fece con una comparsa di cinque pagine (datata 16.12.2013), suddivisa in una introduzione contenente una breve ricostruzione dei fatti, ed in cinque paragrafi.

Nei paragrafi dal secondo al quinto la suddetta comparsa affronta questioni diverse dalla titolarità del credito in capo agli attori: ivi dedusse, infatti, di non essere lei la debitrice (5 2); che non sussistevano i presupposti di cui all'art. 2033 c.c. per accogliere la domanda di indebito (5 3); di non essere incorsa in alcun inadempimento contrattuale (5 4); che la somma pretesa dagli attori era eccessiva (5 5). Nel primo paragrafo (intitolato "In rito, nulla, inammissibile, illegittima e I o invalida è Pnione avversa per carena delle sue condkioni esseniali') la dante causa dell'odierna ricorrente svolse le seguenti difese: "in via preliminare corre l'obbligo di evideniare come, nel caso de quo, difettino entrambe le condkioni delfnione esercitata.

Non sussistono infatti né la legittimnione attiva né l'interesse ad agire in capo agli attori, con conseguente nullità, inammissibilità, Ric. 2019 n. 29307 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -5- illegittimità e/ o invalidità della domanda avanzata in ordine alla quale parte convenuta dichiara sin d'ora di non voler accettare il contraddittorio". Ebbene, non può ammettersi che col passo sopra trascritto Janja Novak abbia validamente sollevato un'eccezione di "difetto di titolarità attiva dell'obbligazione" in capo agli attori: né quanto alla forma, né quanto al contenuto.

Sul piano formale, quello sopra trascritto è un mero formulario bonne à tout faire, e neanche dei più precisi, posto che - ad esempio - non è in facoltà del convenuto "rifiutare il contraddittorio" rispetto alla domanda attorea. Sul piano contenutistico, quel che più rileva, questa Corte ha già ripetutamente affermato che qualsiasi eccezione, per ritenersi validamente sollevata, esige che ne sia esposto il fatto costitutivo; che le mere clausole di stile (del tipo, ad esempio, "si impugna e contestd': cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 - 01;

Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01) non hanno alcun reale valore processuale; che le eccezioni generiche si hanno per non sollevate (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020, Rv. 659902 - 01; Sez. 2 - , Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017, Rv. 645436 - 01), con la conseguenza che il fatto genericamente contestato deve reputarsi non contestato, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., con la sola eccezione dei fatti noti alla sola parte che li allega (ad es., in tema di conseguenze del danno aquiliano). 2.3. Dire, pertanto, che "non sussiste la legillimnione attiva in capo agli attori", senza nulla aggiungere, è difesa irrilevante ed improduttiva di effetti.

Da un lato, infatti, la "legittimazione attiva", intesa tale espressione nel suo senso giuridicamente corretto, dipende dalla prospettazione Ric. 2019 n. 29307 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -6- attorea, e nel caso di specie gli attori avevano per l'appunto prospettato di essere eredi della creditrice. Dall'altro lato, anche a volere ammettere che Janja Novak abbia usato l'espressione suddetta - come è prassi largamente diffusa nel gergo forense - quale sinonimo di "difetto di titolarità del credito", resterebbe il fatto che la mancanza in capo all'attore della qualità di creditore può teoricamente dipendere da infinite cause: ad esempio non avere mai acquistato il credito, averlo ceduto, averlo incassato, averlo rimesso, averlo perso per prescrizione o confusione. 2.4.

In conclusione, Jaja Novak nel costituirsi svolse una contestazione generica; la contestazione generica si ha per non compiuta; i fatti non contestati si dànno per ammessi ex art. 115 c.p.c.. Il fatto che gli attori fossero gli eredi di Ada Auersperg, pertanto, non fu validamente contestato: e non risultando aliunde che essi non lo fossero, legittimamente tale circostanza si sarebbe dovuta ritenere vera, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Il dispositivo della sentenza impugnata è dunque conforme a diritto, ancorché la motivazione di essa debba essere corretta nei sensi che precedono, ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., in applicazione del seguente principio di diritto: "il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità, e se non lo fa i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'articolo 115 c.p.c..

E', pertanto, generica e come tale priva di effetti la contestazione con cui il convenuto eccepisca tout court 'l'inammissibilità della domanda per mancanza di legillimazione attiva' in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione". Ric. 2019 n. 29307 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -7- 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna Patrizia Cinti alla rifusione in favore di Anna Maria Egressy e Roberto Egressy, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di curo 3.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da ivt/ parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella c