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Ordinanza Interlocutoria — n. 9430/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings due to pending company audit, applying civil code suspension rule to tax cases.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9430/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision by suspending the case. The taxpayer argued that the court should have applied the principle of favor rei regarding reduced sanctions and that the company's audit was already pending. The court ruled that because the company's tax audit was still undecided, the proceedings against the individual shareholder must be suspended under civil procedure rules applicable to tax cases.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; Art. 1 d.lgs. 546/1992: When separate proceedings exist regarding the company's income and the shareholder's participation income, the case must be suspended until the company's judgment becomes final.

Parole chiave

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tax suspension pending audit shareholder liability extra-balance sheet civil procedure tax distribuzione dissimulata degli utili metodo del minimo esistenziale con ripartizione dell'eccedenza reddito eccedente

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
civ., per avere il giudice regionale ritenuto di poter presumere l'avvenuta distribuzione di utili da ciò solo che la società Cintioli era a ristretta base sociale; 2.2.con il secondo, per violazione dell'art. 295 cod proc.
Art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992
- applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del d.lgs.
Art. 2697 cod. civ.
con il primo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., e degli art..
Art. 38 e 39 del d.P.R. 600/73
Art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ.
600/73, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., per avere il giudice regionale ritenuto di poter presumere l'avvenuta distribuzione di utili da ciò solo che la società Cintioli era a ristretta base sociale; 2.2.con il secondo, per violazione dell'art.
Art. 1 del d.lgs. 471 del 1997
- applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del d.lgs.
Art. 3 del d.lgs. 472 del 1997
471 del 1997, art. 3 del d.lgs. 472 del 1997".
d.lgs. n. 158 del 2015
art. 2697 cod. civ
con il primo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., e degli art..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n.1574 del 26/01/2021 della Sezione Quinta della Corte di Cassazione
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25134-2020 proposto da: PIERELLI PIERA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROCCO ALAGNA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - C011troricorrente- avverso la sentenza n. 982/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 25134 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- i , Premesso che:

1. Piera Pierelli, socia della srl Cintioli, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR delle Marche ha confermato la decisione di primo grado reiettiva del dell'originario ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento mediante in quale erano stati ripresi a tassazione, ai fini Irpef dell'anno 2008, redditi derivanti da utili extra-bilancio realizzati dalla società Cintioli mediante fatturazione di costi per operazioni inesistenti;

2. a fondamento della sentenza ora impugnata il giudice regionale ha posto il richiamo alle risultanze delle verifiche ispettive eseguite presso la società Cintioli ed in esito alle quali erano stati emessi a carico di quest'ultima avvisi di accertamento per Ires, Irap ed Iva per vari anni di imposta tra cui il 2008, il richiamo alle decisioni di primo grado reiettive delle impugnazioni di tali avvisi, il richiamo alla presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio tra i soci di società di capitali a ristretta base sociale, quale la srl Cintioli, e il rilievo per cui la contribuente non aveva fornito elementi per superare la presunzione;

2. la ricorrente ha censurato la sentenza con tre motivi: 2.1. con il primo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., e degli art.. 38 e 39 del d.P.R. 600/73, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., per avere il giudice regionale ritenuto di poter presumere l'avvenuta distribuzione di utili da ciò solo che la società Cintioli era a ristretta base sociale; 2.2.con il secondo, per violazione dell'art. 295 cod proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., perché il giudice regionale non ha provveduto a sospendere il giudizio, nonostante la controversia sull'avviso di accertamento indirizzato alla società non fosse stata ancora decisa con sentenza definitiva.

La contribuente ha evidenziato che la sentenza impugnata è stata emessa nello stesso giorno in cui la CTR si è pronunciata sull'appello della società; 2.3. con il terzo, per mancata "applicazione del favor rei, art.1 del d.lgs. 471 del 1997, art. 3 del d.lgs. 472 del 1997". Sostiene la contribuente che "l'atto impositivo oggetto del presente giudizio applica la sanzione minima per infedele dichiarazione irrogabile alla data di emissione dell'atto nella misura del 100% dell'imposta asseritamente evasa [e] tuttavia, per effetto del d.lgs. 158 del 2015, per il caso di specie, la sanzione applicabile è ora quella del 90%"; 3.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; considerato che:

1. in riferimenti al secondo motivo di ricorso -che per logica va esaminato prima degli altri- il Collegio, rilevata, a seguito di accesso ai registri informatici della Corte, la pendenza di fronte alla Sezione Quinta della causa n.25180/2020 relativa al rapporto pregiudiziale sull'accertamento nei confronti della srl Cintìoli Ev. Cass Sez.5, ordinanza n.1574 del 26/01/2021" In tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all'accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art.295 c.p.c. - applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 - in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l'antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenutil rinvia la causa a nuovo ruolo disponendone la trasmissione alla Sezione Quinta per la trattazione congiunta con la causa n.25180/2020;

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022, svolta con modalità da re