Cassation Court dismisses appeal due to non-deposited petition, remanding case for document acquisition from lower tribunal files.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal because the petitioner failed to deposit the petition at the registry within the statutory timeframe. Although the petitioner notified the tax agency, the court found no proof of formal filing at the civil registry, necessitating a remand to the lower tribunal. Consequently, the case was sent back for the acquisition of relevant documents from the regional tax commission's files.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: The failure to deposit the petition at the court registry within the prescribed term renders the appeal inadmissible, requiring the court to remand the case for the acquisition of necessary documents from the lower tribunal's files.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22111-2021 proposto da: GIANCOLA ENRICO, RICORSO NON DEPOSITATO AL 07,A9/2021; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - resistente - avverso la sentenza n. 230/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che l'Agenzia delle entrate nel suo controricorso riferisce che: la parte contribuente impugnava avviso di accertamento notificato nel 2014 relativamente ad IRPEF, IRAP ed IVA; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza depositata in data 17 dicembre 2020, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate; la parte contribuente proponeva ricorso, affidato a tre motivi di impugnazione, notificato all'Agenzia delle entrate in data 17 giugno 2021 ma non provvedeva a depositarlo mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso; in prossimità dell'udienza entrame le parti depositavano memoria chiedendo la riunione del presente procedimento a quelli contrassegnati da R.G. n. 17649 del 2021 e da R.G. n. 24245 del 2020.
RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2021 n. 22111 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate in data 17 giugno 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 7 settembre 2021; lette le memorie delle parti le quali concordamente chiedono la riunione del presente procedimento a quelli contrassegnati da R.G. n. 17649 del 2021 e da R.G. n. 24245 del 2020 ma ricostruendo in maniera diversa i fatti che avrebbero portato al mancato inserimento nel presente fascicolo del ricorso in Cassazione; ritenuta la necessità di acquisire al presente fascicolo copia di eventuali ricorsi, controricorsi, memorie e sentenze della Commissione Tributaria Regionale presenti all'interno dei fascicoli processuali contrassegnati da R.G. n. 17649 del 2021 e da R.G. n. 24245 del 2020.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla cancelleria per l'acquisizione di copia di eventuali ricorsi, controricorsi, memorie e sentenze della Commissione Tributaria Regionale presenti all'interno dei fascicoli processuali contrassegnati da R.G. n. 17649 del 2021 e da R.G. n. 24245 del 2020. Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021.