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Ordinanza Interlocutoria — n. 9428/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing to discuss legal relevance of tax deduction applicability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9428/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the immediate appeal by ordering a remittal to a public hearing rather than issuing a final ruling. The tax agency argued that the regional commission incorrectly applied a specific tax deduction to periods where social security contributions were solely the employee's responsibility. The court determined the legal issue regarding the deduction's applicability was sufficiently significant to warrant a public debate before a final decision. Consequently, the case was sent back to the public docket for the fifth civil section to address the matter in person.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986; Art. 2 della legge n. 482 del 1995: When a question of law involves particular relevance, the court may order a remittal to a public hearing under Art. 380-bis, comma 3, c.p.c. to ensure proper judicial discussion before final adjudication.

Parole chiave

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tax deduction applicability employee social security burden remittal to public hearing legal relevance threshold fifth civil section procedure deduzione dal reddito deduzione dei contributi di mantenimento prorata di detrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art.
Art. 2 della legge n. 482 del 1995
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n.
Art. 360, comma 3, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2906-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - ricorrente - contro BECCASTRINI DAMIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 12, presso lo studio dell'avvocato ANGELA DE PASQUALE, rappresentato e difeso dagli avvocati CLAUDIO GARDELLI, RENZO FILOIA; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 984/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una istanza di rimborso relativa ad IRPEF ed altro per gli anni dal 2012 al 2014; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale accoglieva solo parzialmente il ricorso dell'Agenzia delle entrate, rigettandolo per quanto riguarda il punto oggetto di lite davanti a questa Corte affermando che i periodi convenzionali o "figurativi" e quelli effettivi vanno a formare un unico periodo contributivo e in mancanza di una norma che espressamente preveda l'esclusione degli anni di anzianità dal beneficio della deduzione del 26,04% deve ritenersi applicabile anche ai periodi contribuzione figurativa il regime fiscale ordinario.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 2 della legge n. 482 del Ric. 2020 n. 02906 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- 1995, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che fosse applicabile la deduzione del 26,04% non solo ai casi in cui il contributo previdenziale è posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e del datore di lavoro ma anche laddove il contributo previdenziale sia interamente a carico del lavoratore.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Roma, 16 dicembre 2021 Il Pii -es Antoni?lrati e*sek. DEPOSifATA IN CANCELLERZ UNI, 23 MAR