Cassation court remits IMU tax case to public hearing due to new law interpretation conflict.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remitted the case to a public hearing because the parties failed to agree on the interpretation of a newly enacted law regarding agricultural tax benefits. The applicant argued that pensioners maintaining agricultural activity should qualify for tax reductions, while the municipality contested the applicability of the new provision. The Court declined to rule immediately, noting the absence of binding precedents and the need for further examination of the constitutional challenge raised by the municipality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 78 bis, d.l. n. 104 del 2020; Art. 360, c.p.c.: When a new law's interpretation is disputed and no binding precedent exists, the case must be remitted to public hearing for further examination.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15652-2020 proposto da: ZAMPA FULVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUDOVICO SZEGO; - ricorrente - contro COMUNE DI CARISIO , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BERTI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1106/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 21/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.Fulvio Zampa propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vercelli, che aveva rigettato il suo ricorso contro l'avviso d'accertamento emesso dal Comune di Carisio nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2012, in materia di Imu, relativamente ad un terreno di proprietà del contribuente, il quale sosteneva - in quanto iscritto alla sezione previdenziale dell' Inps relativa ai lavoratori autonomi agricoli, con conseguente versamento dei contributi- di avere diritto alle agevolazioni di cui all'art. 13, comma 8-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e vigente ratione temporis, secondo cui « I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: [...]», benché fosse percettore di pensione di anzianità e la conduzione dei terreni fosse riferibile a suo figlio, titolare dell'azienda agricola nella quale egli rivestiva la qualità di coadiuvante.
Ric. 2020 n. 15652 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- Il Comune di Carisio si è costituito con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Ciascuna delle parti ha depositato memoria Considerato che:
1. Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13, comma 8-bis, del d.l. n. 201 del 2011, assumendo che la qualifica di coltivatore diretto, quale presupposto per fruire delle agevolazioni ;— disposte da tale norma, non richiede la necessaria Ila prevalenza o esclusività del reddito da agricoltura rispetto ad eventuali altri redditi e che non vi è quindi ragione per escludere dai predetti benefici colui che, sebbene in pensione, continui a coltivare il fondo, nell'ambito di un'impresa coltivatrice familiare, e versi i relativi contributi obbligatori.
2. Con il secondo motivo il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13, comma 8-bis, del d.l. n. 201 del 2011 e degli artt. 1 e 2, comma 1, della legge n. 1047 del 1957 e degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 9 del 1963. Assume il ricorrente che, in presenza dei relativi requisiti, il contribuente aveva l'obbligo, e non la facoltà, di iscriversi alla gestione previdenziale dell'Inps e di pagare i relativi contributi. La CTR, inoltre, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di esaminare la documentazione attestante l'iscrizione del contribuente all'Inps, in qualità di coadiuvante del figlio, titolare dell'impresa agricola.
Ric. 2020 n. 15652 sez. MT - ud. 17-11-2021 -3- 3.Rileva il Collegio che, come dedotto da ambedue le parti nelle rispettive memorie, è sopravvenuto alla decisione impugnata l'art. 78 bis del d.l. n. 104 del 2020, convertito nella legge n. 126 del 2020, intitolato « Interpretazione autentica in materia di IMU». In particolare, il comma 3 del ridetto art. 78 bis dispone che « Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.».
Il primo comma dello stesso art. 78 bis prevede a sua volta che « Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.».
Atteso che le parti, nelle rispettive memorie, hanno proposto interpretazioni non conformi dello ius superveniens e della sua rilevanza rispetto al caso controverso, e considerato che il Comune controricorrente ha prospettato profili di eventuale illegittimità costituzionale della normativa sopravvenuta, appare opportuno, in assenza di puntuali precedenti di legittimitàseL.ALp_- u_e4 ed in assenza dell'evidenza decisoria, rimettere la quesdone alla pubblica udienza. P. Q. M. Ric. 2020 n. 15652 sez. MT - ud. 17-11-2021 -4- Rimette il ricorso alla pubblica udienza della V Sezione di questa Corte.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 novembre 2021. A