Cassation court remits case to civil section regarding tax refund limits and false application of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remitted the case to the Fifth Civil Section for further examination. The Tax Agency challenged a lower court ruling that ordered a 90% tax refund, arguing that new legislation limited available funds and halved the amount due. The court found the lower court failed to account for these statutory limitations, constituting a false application of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, co. 665 della L. n. 190 del 2014; Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: When a lower court ignores subsequent legislative changes limiting refund funds, the decision is revoked for false application of law.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25081-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (CT. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SBEZZI GIOVANNI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGITh0 FLACCAVENTO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 191/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di RAGUSA, depositata il 12/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBKRTO GIOVANNI CONTI. In fatto e in diritto L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro Sbrezzi Giovanni, avverso la sentenza della CTP di Ragusa che ha accolto il ricorso per l'ottemperanza della sentenza con la quale la stessa CTP di Ragusa aveva condannato l'Agenzia al rimborso in favore del ricorrente della somma corrispondente al 90% dell'IRPEF da questo versata in relazione al triennio 1991-1992. L'intimato si è costituito con controricorso. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 665, della L. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del dl. n. 91 del 2017, convertito in I. n. 123 del 2017, in relazione all'art.360, co. 1, n. 3 c.p.c..
La CTP non avrebbe tenuto conto che la sopravvenuta disciplina limitava i fondi destinati ai rimborsi, con dimezzamento di quanto dovuto, e in ogni caso sino ad esaurimento degli stessi. Non ricorrono i presupposti per la decisione del giudizio ai sensi dell'art.375 c.p.c. PQM Rimette la causa all'esame della Sezione quinta civile. Così deciso il 4.11.2021 in Roma. Il Preside te I DEPOSITATA IN CAKELLER4A 23 MA