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Ordinanza — n. 9424/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to omission of ruling on inadmissible request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9424/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Filice's appeal against the Crotone County's refusal of a high-level position allowance inadmissible. Filice argued the lower court failed to rule on his appeal regarding the unified contribution payment, while the County contended the contribution was already paid and thus not subject to reimbursement. The court held that omitting a ruling on an inadmissible request does not constitute a defect, as no obligation exists to decide on such requests.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: The omission of a ruling on a request deemed inadmissible does not constitute a defect in the judgment nor serve as grounds for cassation, as the court is not obliged to rule on inadmissible requests.

Parole chiave

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omission of ruling inadmissible request cassation appeal unified contribution procedural defect indennità di residenza prestazione all'indipendente indennità di funzione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
I giudici di secondo grado hanno condannato il Filice al pagamento delle spese del grado e hanno dato atto, altresì, dei presupposti dì cui all'art. 13 co.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
112 cpc e la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 n.
Art. 380 bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc, e successivamente reiterata per difetto di notifica ad un delle parti.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20363/2021
Cass. n. 22784/2018
20363/2021; Cass. n. 22784/2018).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15726-2020 proposto da: FILICE VINCENZO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONELLO IRTUSO; - ricorrente - contro COMUNE di CROTONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. TARVISIO 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FARSETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO FALCONE; - controdcotrente- avverso la sentenza n. 1212/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i 1/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2020 n. 15726 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- RG 15726/2020 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1212/2019, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone con la quale era stata respinta la domanda, proposta da Vincenzo Filice nei confronti del Comune di Crotone, di cui era dipendente, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità spettante per la "posizione di alta professionalità", asseritamente ricoperta nell'ambito della struttura autonoma istituita dalla giunta dell'Ente territoriale con delibera n. 252/2010.

I giudici di secondo grado hanno condannato il Filice al pagamento delle spese del grado e hanno dato atto, altresì, dei presupposti dì cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, a suo carico, dell'ulteriore contributo unificato dovuto per il rigetto dell'appello.

2. Per la cassazione ricorre Vincenzo Filice con tre motivi, cui resiste con controricorso il Comune dì Crotone.

3. Il ricorrente ha depositato memorie.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc, e successivamente reiterata per difetto di notifica ad un delle parti. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cpc e la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, in quanto la Corte distrettuale aveva omesso di esaminare e, quindi, di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale era stata censurata la pronuncia di primo grado, laddove con essa era stato condannato esso ricorrente al pagamento del contributo unificato nonostante questo fosse stato regolarmente corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, ritenendo, quindi corretta la sentenza del Tribunale su tale punto.

3. Con il secondo motivo, in via subordinata, si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 13, 14 e 15 del DPR n. 115/2002, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale, implicitamente, respinto il motivo di appello volto a censurare la sentenza del Tribunale di Crotone laddove con essa era stato esso ricorrente condannato al RG 15726/2020 pagamento del contributo unificato nonostante questo fosse stato regolarmente corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, ritenendo corretta la sentenza del Tribunale su tale punto.

4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 co. 2 cpc e 13 co. 1 quater del DPR n. 115/2002, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello, conseguentemente a quanto sopra denunciato- ritenuto in modo erroneo soccombente il ricorrente ed avere quindi condannato lo stesso al pagamento delle spese processuali del grado di appello e all'ulteriore pagamento del contributo unificato.

5. Il ricorso è inammissibile.

6. I primi due motivi, per la loro interferenza, devono essere scrutinati congiuntamente.

7. In punto di diritto, va osservato che la questione del pagamento del contributo unificato, nel giudizio di primo grado, rientra nella giurisdizione del giudice tributario (Cass. n. 5994/2012) e che non vi è alcun potere giurisdizionale, da parte del giudice ordinario di primo grado, sull'eventuale pagamento o meno del contributo unificato da parte dell'originario ricorrente.

8. In punto di fatto, deve altresì rilevarsi che, nella fattispecie in esame, nella motivazione della pronuncia di primo grado non vi è alcun riferimento specifico, in tema di pagamento del contributo unificato, alla statuizione poi contenuta nel dispositivo, e tale contributo, perché di pertinenza dell'Erario e corrisposto al momento della iscrizione a ruolo, non può ontologicamente costituire oggetto di rimborso alla controparte nell'ambito delle determinazioni sulle spese di lite disposte dal giudice.

9. Ciò porta a ritenere che si sia in presenza di un refuso, emendabile con la procedura della correzione dell'errore materiale che, in astratto, avrebbe potuto essere attivata anche dal funzionario della cancelleria, responsabile del recupero tributario, in sede di esecuzione del provvedimento.

10. In ogni caso, a fronte di una statuizione illegittima, qualora fosse stata messa comunque in esecuzione, il ricorrente non sarebbe stato privo RG 15726/2020 di tutela essendo pur sempre percorribile la strada del ricorso alla commissione tributaria, competente per materia, evidenziando di avere appunto già corrisposto quanto dovuto con la iscrizione a ruolo della causa di 1° grado.

11. Tanto premesso, ritenuta la inammissibilità di ogni questione, innanzi al giudice ordinario, sul pagamento del contributo unificato del giudizio di primo grado, questo Collegio intende ribadire il principio che l'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo di pronunciarsi nel merito (Cass. n. 20363/2021; Cass. n. 22784/2018).

12. La circostanza che i giudici di seconde cure non si siano, pertanto, pronunciati sulle doglianze, relative alla sopra citata questione, non rileva e l'omissione non può costituire motivo di ricorso in sede di legittimità.

13. La trattazione del terzo motivo, subordinato all'accoglimento dei primi due, resta conseguentemente assorbita dalla loro inammissibilità.

14. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

15. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione.

16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RG 15726/2020 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis