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Ordinanza — n. 9423/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against labor inspectorate ruling on joint liability for unpaid taxes by company administrator.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9423/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Errico Marusca against a lower court ruling that established his joint liability for unpaid taxes. The court held that Marusca, as a person under supervision, failed to prove he could not have prevented the violations committed by the company administrator. Furthermore, the court clarified that procedural defects regarding evidentiary requests do not constitute a violation of the principle of requested and decided matters.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 2 legge n. 689/81; In administrative sanctions, a person under supervision bears joint liability if they fail to prove they could not have prevented the violation, regardless of arguments regarding the owner's will.

Parole chiave

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joint liability administrative sanctions company administrator supervision authority principle of requested and decided violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro perdita dell'impiego causata responsabilità amministrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 2 legge n. 689/81
241/90; in secondo luogo, ha rilevato che la tesi dell'opponente, secondo cui al solo Errico Mauro, quale coamministratore, fossero imputabili le assunzioni a nero oggetto della contestazione, non era condivisibile stante il disposto dell'art. 6 della legge n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 244-255 c.p.c.
Art. 202-213 c.p.c.
Art. 97 Cost.
Art. 2 della legge n. 241/1990
A fondamento della decisione la Corte territoriale ha ritenuto, in primo luogo, che al procedimento relativo alla ordinanza-ingiunzione non fosse applicabile l'art. 2 legge n.
Art. 28 legge n. 689/1981
241/1990, art. 28 legge n. 689/1981, art.
DPCM n. 27
2 DPCM n. 275/2010, in relazione all'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
689/81, in relazione all'art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6715/2013
112 cpc, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 6715/2013).
Cass. n. 21706/18
Questa Corte (Cass. n. 21706/18) ha affermato, con un principio cui si intende dare seguito in assenza di valide argomentazioni che inducano ad una sua rimeditazione, che in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella I.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6648-2020 proposto da: ERRICO MARUSCA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SILVIO ALIM, DANILO MOTTA; - ricorrente - contro ISPETTORATO DEL LAVORO DI FIRENZE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1553/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'Il /01 /2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2020 n. 06648 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- RG 6648/2020 RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 1553 del 2019 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale era stata respinta l'opposizione, proposta da Errico Marusca, avverso l'ordinanza ingiunzione per le violazioni di cui all'art. 9 bis co. 2 D.I. n. 510/96 (omessa comunicazione di assunzione) e art. 4 bis comma 2 D.Igs. n. 181/2000 (omessa consegna della precisata comunicazione): provvedimento che vedeva come destinatari Errico Mauro ed Errico Marusca in quanto amministratori e la Tecno Parquet srl quale coobbligata in solido.

2. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha ritenuto, in primo luogo, che al procedimento relativo alla ordinanza-ingiunzione non fosse applicabile l'art. 2 legge n. 241/90; in secondo luogo, ha rilevato che la tesi dell'opponente, secondo cui al solo Errico Mauro, quale coamministratore, fossero imputabili le assunzioni a nero oggetto della contestazione, non era condivisibile stante il disposto dell'art. 6 della legge n. 689/81 che, in tema di solidarietà, comunque prevedeva, qualora il fatto fosse stato commesso da persona capace di intendere e di volere ma sottoposto all'altrui vigilanza e autorità, la prova di non avere potuto impedire il fatto: prova che, nella fattispecie, per Errico Marusca non era stata fornita.

3. Ha proposto quest'ultima ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'Ispettorato del lavoro di Firenze.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 202-213, 244-255 cpc, art. 6 co. 1 legge n. 689/81, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per violazione del principio tra chiesto e pronunciato in quanto i giudici del merito avevano respinto le richieste istruttorie dirette ad accertare la sua volontà contraria ai fatti contestati.RG 6648/2020 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 12 (delle cd. preleggi), 2 della legge n. 241/1990, art. 28 legge n. 689/1981, art. 1 co. 2 DPCM n. 275/2010, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché erroneamente era stato ritenuto non applicabile al procedimento amministrativo di tipo sanzionatorio ex lege n. 689/81 la fattispecie di cui all'art. 2 legge n. 241/1990.

4. Il primo motivo è inammissibile perché non coglie il segno della ratio decidendi.

5. I giudici di seconde cure hanno ritenuto, nella fattispecie in esame, /D4‘rk che la odiernàificorrente fosse responsabile solidale dei fatti contestati non ai sensi del comma 1 dell'art. 6 legge n. 689/81 (quale proprietario di una cosa servita o destinata a commettere la violazione), ma ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, quale cioè persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza, che non aveva dimostrato di non avere potuto impedire il fatto.

6. Le censure di cui al motivo, invece, continuano a fare riferimento, ai fini della esclusione della responsabilità, alla fattispecie normativa di cui al 10 comma dell'art. 6 citato, cioè ad un utilizzo di una cosa "contro la sua volontà" e non alla circostanza decisiva di "non avere potuto impedire il fatto", che è un comportamento ontologicamente diverso dall'altro.

7. Ciò a prescindere dal profilo processuale secondo cui il vizio di omessa pronuncia, che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 6715/2013).

8. Il secondo motivo è infondato.

9. Questa Corte (Cass. n. 21706/18) ha affermato, con un principio cui si intende dare seguito in assenza di valide argomentazioni che inducano ad una sua rimeditazione, che in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella I. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo RG 6648/2020 dall'art. 2 della I. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla I. n. 80 del 2005), in quanto la I. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.

10. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

11. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 1'11 gen