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Ordinanza — n. 9420/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural defects and failure to refute established res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9420/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to comply with Article 366 of the Civil Procedure Code regarding the summary exposition of facts. The lower court had already established res judicata based on a 2016 judgment distinguishing between formal and informal offers of restitution. The Court ruled that the appellants' arguments did not refute this decisive logic or the existence of conflicting judgments.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3) e n. 6) c.p.c.; Art. 2905 c.c.: An appeal is inadmissible if it fails to provide a summary exposition of facts and does not effectively refute the ratio decidendi of the contested judgment establishing res judicata.

Parole chiave

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inadmissible appeal res judicata summary exposition facts conflicting judgments Civil Procedure Code controprestazione restituzione della proprietà retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, n. 3) e n. 6) c.p.c.
Osserva la Corte, innanzitutto, che esso è formulato con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n.
Art. 2905 c.c.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
art. 2909 cod. civ
civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ.
art. 100 cod. proc. civ
e dell'art. 100 cod. proc. civ., contestando la sentenza nella parte in cui ha escluso il contrasto di giudicati.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 1747 del 2016 della Corte d'Appello di Napoli
Sentenza n. 543 del 2017 del Tribunale di Napoli
civ., poiché non contiene una vera e propria esposizione sommaria dei fatti di causa e fa riferimento ad una serie di documenti, tra i quali la sentenza n. 543 del 2017 del Tribunale di Napoli, senza indicare se e dove essi siano stati messi a disposizione di questa Corte.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1791-2020 proposto da: COSTAGLIOLA ASSUNTA, COSTAGLIOLA PAOLO, COSTAGLIOLA ANNA, COSTAGLIOLA MICHELE, COSTAGLIOLA SALVATORE, COSTAGLIOLA AMELIA, COSTAGLIOLA GIOVANNI e COSTAGLIOLA ANIELLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SINUESSA 15, presso lo studio dell'avvocato MARIA AGATA TESTA, rappresentati e difesi dagli avvocati GIANCARLO VIOLANTE RUGGI D'ARAGONA e ANTONIO SALEMME; - ricorrenti - contro VANITÀ DI GIOVENE ROSALBA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA CRISTALLINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5031/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Presidente Relatore Dott.

FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. La società Vanità di Giovene Rosalba & C. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, Michele, Aniello, Salvatore, Amelia, Assunta, Anna, Paolo e Giovanni Costagliola, chiedendo che fosse accertato il suo diritto a percepire l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale in relazione ad un immobile, sito a Bacoli, ad essa locato dai convenuti proprietari. A sostegno della domanda espose che in un precedente giudizio, conclusosi con una sentenza del medesimo Tribunale, era stata dichiarata cessata la locazione del predetto immobile alla data del 31 gennaio 2011, con ordine di rilascio per il 30 agosto 2012; e aggiunse che la restituzione del bene era stata resa impossibile dal comportamento ostruzionistico dei proprietari i quali si erano sempre rifiutati di ricevere le chiavi dell'immobile, nonostante la fissazione di diverse date per quell'incombente.

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale volta all'accertamento della permanente detenzione dell'immobile da parte della conduttrice, con conseguente obbligo di pagamento del relativo canone, da compensare con l'indennità per la perdita dell'avviamento. Ric. 2020 n. 01791 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -2- Il Tribunale dichiarò improcedibili sia la domanda principale che quella riconvenzionale, a causa dell'esistenza di un giudicato sopravvenuto tra le parti, e compensò le spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dai fratelli Costagliola e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 30 ottobre 2019, ha rigettato il gravame, condannando gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado. Ha osservato la Corte napoletana che la sentenza n. 1747 del 2016 pronunciata dalla stessa Corte, ormai passata in giudicato, aveva condannato i locatori al pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento, accertando la sussistenza di un'offerta non formale da parte del conduttore, per cui nessuna delle domande oggetto del giudizio poteva più essere esaminata.

Ha aggiunto la Corte, poi, che non sussisteva il contrasto di giudicati eccepito dagli appellanti in relazione alla sentenza n. 543 del 2017 pronunciata dal Tribunale di Napoli, posto che in quel giudizio si era discusso solo della validità dell'offerta formale di restituzione del bene da parte della conduttrice; richiesta respinta sul rilievo che l'offerta non possedeva tutti i requisiti di cui agli artt. 1209 e 1216 cod. civ, questione comunque del tutto diversa da quella dibattuta nel giudizio in esame.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli propongono ricorso Michele, Aniello, Salvatore, Amelia, Assunta, Anna, Paolo e Giovanni Costagliola con unico atto affidato ad un solo motivo. Resiste la Vanità di Giovene Rosalba & C. con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e la controricorrente ha depositato memoria. Ric. 2020 n. 01791 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -3- RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 100 cod. proc. civ., contestando la sentenza nella parte in cui ha escluso il contrasto di giudicati.

Dopo aver riassunto i termini della complessa vicenda, i ricorrenti sostengono che sussisterebbe il lamentato contrasto, perché la sentenza n. 543 del 2017 del Tribunale di Napoli non si sarebbe occupata solo della validità dell'offerta formale da parte della conduttrice, ma avrebbe anche aggiunto che a carico della stessa permaneva ancora l'obbligo di restituzione dell'immobile locato, con un'affermazione che costituirebbe giudicato sostanziale; giudicato destinato a prevalere su quello indicato dalla Corte d'appello in considerazione della sua posteriorità. 1.1.

Il ricorso è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni. Osserva la Corte, innanzitutto, che esso è formulato con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n.

3) e n. 6), cod. proc. civ., poiché non contiene una vera e propria esposizione sommaria dei fatti di causa e fa riferimento ad una serie di documenti, tra i quali la sentenza n. 543 del 2017 del Tribunale di Napoli, senza indicare se e dove essi siano stati messi a disposizione di questa Corte. Oltre a ciò, il ricorso dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché non confuta in alcun modo il passaggio logico decisivo della stessa, là dove la Corte d'appello ha evidenziato la radicale diversità dei due giudizi, con conseguente impossibilità di un contrasto di giudicati.

È evidente, infatti, che una cosa è il giudicato sull'avvenuta riconsegna del bene a seguito di un'offerta non formale, un'altra cosa è il giudicato sull'offerta formale di restituzione del bene stesso. E la sentenza Ric. 2020 n. 01791 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -4- impugnata, in sostanza, ha confermato che il giudicato costituito dalla pronuncia del 2016 aveva accertato l'avvenuta restituzione e la conseguente impossibilità di configurare la mora del debitore in ordine all'obbligo di riconsegna. È appena il caso di osservare, poi, che il giudicato non si forma, come sembrano ipotizzare i ricorrenti, su di una singola affermazione contenuta in una sentenza (la n. 543 del 2017 del Tribunale di Napoli), sicché la violazione delle norme sul giudicato è comunque inesistente.

Il generico richiamo alla permanenza dell'obbligo di restituzione, infatti, non modifica i termini della questione, nel senso che nella sentenza n. 543 il giudicato si è potuto formare solo sull'inesistenza di una valida offerta formale, che era l'unico oggetto della domanda giudiziale proposta in quella sede (come ammette lo stesso odierno ricorso alla p. 6).

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarre in favore dell'avv. Maria Cristallino antistataria. Ric. 2020 n. 01791 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -5- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,