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Ordinanza — n. 9416/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against insurance company payment on bad faith grounds due to lack of prima facie evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9416/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Cooperative Insieme SRL's appeal against Zurich Insurance PLC, upholding the first-instance judgment that dismissed the insurer's claim for reimbursement. The Cooperative argued that the municipality's demand for payment constituted bad faith because administrative proceedings regarding the Cooperative's performance were pending at the time. The court found this argument insufficient because the administrative appeal had already been rejected, meaning the insurer had no reasonable basis to believe the debt was unenforceable.

Regesto Legislator

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Art. 1375 c.c.; The insurer's performance of a guarantee obligation does not constitute bad faith merely because the principal debtor contests the debt, provided the debtor's claim lacks prima facie validity or liquid proof of abuse.

Parole chiave

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bad faith exception surety payment administrative appeal prima facie evidence insurance guarantee municipal debt regress claim regresso dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 348 c.p.c.
Art. 1375 c.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
articolo 348 c.p
Il Tribunale ha rigettato la domanda principale ed accolto la riconvenzionale, con decisione avverso la quale la Cooperativa ha proposto appello, dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 348 c.p.c..
articolo 1375 c.c
-L'unico motivo di ricorso denuncia una non meglio precisata violazione di legge, nel senso che non indica quali norme esattamente sono state violate: dal tenore del motivo potrebbe dedursi che è assunta violazione dell'articolo 1375 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30509/2019
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22977-2020 proposto da: COOPERATIVA INSIEME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VII ORIA COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BIANCHI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ZURICH INSURANCE PLC - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato FABIO CAIAFFA, che la rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 9592/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI. Ric. 2020 n. 22977 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -2- RITENUTO CHE 1.-La Cooperativa Insieme srl aveva un rapporto con il Comune di Brembate di Sopra, verso cui era obbligata a realizzare alcune opere. A garanzia del corretto adempimento ha offerto polizza fideiussoria, di carattere autonomo, prestata dalla Zurich Insurance. Il Comune di Brembate, sul presupposto che la Cooperativa era inadempiente, ha escusso la polizza fideiussoria, ottenendo il pagamento della somma garantita da Zurich Insurance. 2.- Onde evitare che quest'ultima agisse in regresso, la Cooperativa Insieme srl ha proposto azione di accertamento negativo, contestando alla compagnia di assicurazione di avere pagato pur difronte ad una exceptio doli, ossia alla eccezione, fatta dalla stessa Cooperativa, che la richiesta del Comune era in malafede.

In quel giudizio Zurich Insurance ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento della somma da lei versata in adempimento della polizza. Il Tribunale ha rigettato la domanda principale ed accolto la riconvenzionale, con decisione avverso la quale la Cooperativa ha proposto appello, dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 348 c.p.c.. 3.-La Cooperativa impugna dunque la decisione di primo grado, nel merito, con un solo motivo, mentre Zurich si è costituita con controricorso ed ha chiesto il rigetto della impugnazione. Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO CHE 4. -L'unico motivo di ricorso denuncia una non meglio precisata violazione di legge, nel senso che non indica quali norme esattamente sono state violate: dal tenore del motivo potrebbe dedursi che è assunta violazione dell'articolo 1375 c.c. Infatti, la tesi della società ricorrente è che la Zurich Insurance ha adempiuto all'obbligo di garanzia, pur essendo la richiesta del Comune in malafede: infatti l'ente sapeva che, ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento, pendevano giudizi amministrativi iniziati dalla Cooperativa, e che dunque in attesa di quell'accertamento il Comune avrebbe dovuto astenersi dal pretendere l'escussione della garanzia.

In sostanza, secondo la ricorrente, costituisce motivo di exceptio doli la pendenza di un giudizio sull'esatto adempimento della prestazione garantita. 5.-11 motivo è infondato. Va premesso che l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire (Cass. 30509/ 2019) Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di dolo in quanto ha accertato che l'azione davanti al Tar era stata rigettata, e che dunque il garante bene ha fatto a non attendere altri decreti ingiuntivi con aggravio di spese per lo stesso debitore principale: con ciò i giudici di merito hanno escluso, per l'appunto, la fondatezza "prima facie" della eccezione di dolo.

Questa ratio in realtà non è neanche contestata in modo specifico dalla ricorrente, che si limita ad argomentare come la pendenza di un giudizio circa l'esatto adempimento può fondare una eccezione di dolo volta a paralizzare l'escussione della polizza; ma è affermazione astratta, che non si misura con la ratio decidendí, nella quale, come si è detto, v'è una ragione specifica che ha indotto a ritenere non abusiva la richiesta di pagamento e corretta dunque la decisione del garante di adempiere, ossia il rigetto del ricorso amministrativo e la prospettiva di ulteriori decreti ingiuntivi: ragione questa su cui la ricorrente non interloquisce.

Con la conseguenza che la stessa ricorrente non adduce alcuna prova evidente della malafede, ma solo un generico argomento a fondamento della astratta configurabilità dell'eccezione di dolo in casi come questo. 6.-Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 7000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a t