Cassation court dismisses INPS appeal, ruling self-employed must prove actual work to include capital income in contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe INPS appealed a lower court decision that excluded capital income from social security contributions for a self-employed individual. The court held that mandatory insurance protects only those performing habitual work, not passive capital participation. Consequently, the appeal was declared inadmissible as the lower court correctly applied established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAL. n. 438 del 1992, art. 3-bis; L. n. 160 del 1975, art. 29: The mandatory social security regime for self-employed individuals requires proof of habitual work activity; passive capital income from non-working partnerships cannot be included in the contributory base.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 13125-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA COREITI, ANTONINO SGROI; - ricorrente- contro LUCCHINI DANTE; - intimato - avverso la sentenza n. 1336/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata 1,11/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
DANIELA CALAFIORE. Con sentenza depositata il 24.1.2020, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di accertamento negativo proposta da Massimo Tacchia riferita alla richiesta dell' INPS di pagare i contributi previdenziali ritenuti dovuti sul presupposto che l'ammontare da corrispondere alla Gestione commercianti dovesse essere commisurato non soltanto al reddito percepito quale socio della s.n.c. SMILE PROJECT di TACCI IIA MASSIMO e & C., ma altresì al reddito percepito quale socio di capitale in altre società;
La Corte, in particolare, ha ritenuto che i redditi da capitale percepiti in quanto socio non lavoratore non potessero essere assoggettati all'imponibile contributivo, trattandosi di redditi provenienti da società a beneficio della quale non era provato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura; Massimo Tacchia non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'odierna adunanza, è stata comunicata alla parte;
Considerato che : con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 438 del 1992, art. 3-bis, recante conversione in legge del D.L. n. 384 del 1992, in connessione con la L. n. 233 del 1990, per avere la Corte di merito ritenuto che i redditi di capitale percepiti dall'odierno controricorrente quale socio non lavoratore di altre società (denominate F4 Immobiliare s.r.l. e l'UP Ric. 2020 n. 13125 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- LEVEL s.r.1.) non potessero essere assoggettati all'imponibile contributivo dovuto alla Gestione commercianti, trattandosi di redditi provenienti da società a beneficio della quale non era stato provato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa; il motivo è infondato. questa Corte, chiamata a chiarire se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa, ha già affermato che l'inclusione nella base imponibile concerne bensì la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire la totalità dei redditi che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (Cass. nn. 10426 del 2018; 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 3829, 3637, 18594 e 19001 del 2020; 4180 del 2021, 14634 del 2021); tale conclusione reputa il Collegio di dover ribadire anche in questa sede, non ostandovi il rilievo secondo cui, così interpretata la normativa di riferimento, si determinerebbe, a seguito della scelta legislativa di assoggettare all'iscrizione nella Gestione commercianti i soci di società a responsabilità limitata (L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, lett. b), così come sostituito della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203), una violazione del principio di parità di trattamento tra soci di società a responsabilità limitata, a seconda che rientrino nell'ambito della previsione della disposizione ult. cit. oppure in quello Ric. 2020 n. 13125 sez.
ML - ud. 25-01-2022 -3- della L. n. 438 del 1992, art. 3-bis, dal momento che la cit. L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, nel dettare i requisiti per l'iscrizione nella Gestione commercianti dei soci di società a responsabilità limitata, postula pur sempre che costoro "partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza" (così la lett.
c) della disposizione ult. cit.) e dunque conferma che il presupposto per l'iscrizione (e per l'assoggettamento a contribuzione della quota di utili spettante al socio) consiste indefettibilmente nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010, l'assicurazione obbligatoria non intende infatti proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente nell'ambito dell'impresa (nel senso chiarito da Cass. n. 4440 del 2017 e succ. conf.), di talchè eventuali disposizioni recanti ampliamenti dell'imponibile contributivo (quale quella indubbiamente costituita dalla L. n. 438 del 1992, art. 3-bis, con riguardo alla totalità dei redditi d'impresa) debbono essere interpretate in coerenza con la ratio di fondo dell'istituto; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della cassazione e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; ; non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo Dante I mcchini rimasto intimato.
P. Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2020 n. 13125 sez. ML - ud. 25-01-2022 -4- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2022. redente Margherita Maeone DEP OS1TgTO N C Nts'el:',ILLER1A COCELLTRE l'